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Procedimenti di prevenzione incendi riguardanti attività produttive rientranti nella disciplina del SUAP

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano comunica che tutti i procedimenti di prevenzione incendi concernenti le attività produttive vengano attivati presso gli sportelli SUAP.

I procedimenti di prevenzione incendi concernenti le attività produttive dovranno essere attivati esclusivamente presso i SUAP territorialmente competenti e, in tal senso, a partire dal 1 marzo 2022, il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano non accetterà istanze riguardanti procedimenti di prevenzione incendi e concernenti attività produttive che non siano transitate tramite i SUAP competenti per territorio.

Il SUAP - Sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti di prevenzione incendi che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività.
Con attività produttiva si intendono tutte le attività' di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Ricevuta l'istanza, il SUAP assicurerà al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva a nome di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento; le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, non potranno trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.


Resta ferma la necessità che l’istanza di prevenzione incendi venga presentata completa della documentazione prevista dal DM 07/08/12 e della relativa modulistica in uso.

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