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Progettazione in zona sismica anche per architetti e ingegneri iunior

Dal 23.02.2012 al 25.03.2012

A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con sentenza 686, si è espresso in maniera completamente opposta ad una precedente decisione del TAR Calabria. Vediamo i dettagli

La progettazione e la direzione lavori in aree sismiche non può essere preclusa a priori ad architetti e ad ingegneri iunior.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con sentenza 686, si è espresso in maniera completamente opposta ad una precedente decisione del TAR Calabria.

Nello sviluppo della vicenda, il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria aveva decretato l’impossibilità da parte di un professionista iunior di progettare un fabbricato per abitazione rurale, perché situato in zona sismica. Una condizione sufficiente per classificare la progettazione come particolarmente complicata e quindi fuori dalle competenze di un laureato triennale.

Secondo il Tribunale, infatti, la presenza di rischio sismico avrebbe come conseguenza diretta «l'applicazione di metodologie e normative complesse e richiederebbe una conoscenza avanzata dell'ingegneria strutturale e geotecnica».
Dunque tutte le costruzioni in zona sismica prevederebbero una complessità progettuale tale da precludere ai progettisti iunior ogni possibilità d'intervento a prescindere dalle caratteristiche della costruzione.

A seguito del ricorso del Sindacato Nazionale Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores (Sind.In.Ar.3) e naturalmente dell'ingegnere iunior interessato, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR: architetti e ingegneri iunior all'interno delle loro competenze possono progettare anche in tali zone, se  - come stabilito dalla legge - si tratta di costruzioni civili semplici e se è possibile l'impiego di metodologie di progetto standardizzate.
Se la costruzione è semplice sarà valutato caso per caso, tenendo conto della complessità dell'opera, della metodologia di calcolo utilizzata e della classificazione dell'area.

La sentenza richiama dunque gli artt 16 e 46 del dpr 328/2001 in tema di competenze degli architetti e ingegneri iunior con particolare riferimento alla nozione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".
Inoltre fa opportuno riferimento anche al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 n. 29581, di Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, in base al quale "sostanzialmente non esistono più aree del territorio italiano non classificate quali "zone sismiche", ma soltanto zone a "basso rischio sismico"».
Naturalmente a maggiore rischio sismico diventa minore la possibilità per i professionisti triennali di progettare.

qui il testo della sentenza


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