Dal 28.02.2011 al 28.04.2011
Proroga al 31 dicembre 2012 del termine di validità dei PRG ancora vigenti; sostanziali modifiche per l'esercizio della Certificazione Energetica: questo e altro nella L.R. 3 del 21.02.2011
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge 21 febbraio 2011, n. 3, “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011” alla Legge Finanziaria Regionale, pubblicata sul B.U.R.L., supplemento ordinario n. 8 del 25 febbraio 2011.
Alcune modifiche riguardano la Legge Urbanistica L.R. 12/2005, “Legge per il governo del territorio”, e stabiliscono:
- nuova proroga, al 31 dicembre 2012, del termine di efficacia dei PRG vigenti, precedentemente fissata al 31 marzo 2012(art. 25),
- conseguente scadenza al 30 settembre 2011 dell’approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati (art. 26),
- nuovi chiarimenti per l’individuazione dell’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi , a seguito delle recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi (art. 4);
- l’introduzione di una nuova procedura per la comunicazione di modifiche in corso d’opera che non alterino indici urbanistici, volumetrie, destinazioni d’uso, categoria edilizia, sagoma dell’edificio, prescrizioni eventuali già contenute nel permesso di costruire assentito. Ciò al fine di non interrompere le lavorazioni per la presentazione di detta Variante in corso d’opera. Sarà dunque possibile presentare Comunicazione di Eseguita Attività presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (nuovo comma 2 art. 41);
- dietro corresponsione dei diritti e spese dovuti, il Comune provvederà a corredare d’ufficio le domande di permesso di costruire o Denunce di Inizio Attività di tutti i certificati il cui rilascio è di sua competenza, evitando –in linea di principio- inutili perdite di tempo per l’acquisizione di certificati di competenza del Comune stesso (art. 32 bis)
- la classificazione degli “immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali” quali attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, costituenti opere di urbanizzazione secondaria (art. 71).
inoltre sono contenute nuove istanze in relazione a :
- l’introduzione di un regime di deroga ai limiti di rumore di cui alla L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”, per eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia;
- la previsione secondo la quale l’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario per l’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica di cui all’art. 25 della L.R. n. 24/2006, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”.