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Anche Milano nella SCIA

Dal 20.12.2010 al 30.01.2011

Dopo l'approvazione della L.122/2010 di Luglio, i chiarimenti del Ministero e della Regione di settembre, anche Milano sembra adeguarsi alla Segnalazione Certificata. Ma con molti distinguo

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 (di conversione del dl 78/2010) riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il 13 dicembre 2010 il Direttore delo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano, arch. Giancarlo Bianchi Janetti,  ha espresso con la Circolare n. 4/2010, la posizione degli uffici riguardo l'applicabilità di tale nuovo strumento attuativo.
Di seguito le conclusioni del documento, che riclassificano le diverse procedure edilizie a disposizione del professionista.

"...salvo diverse e più definitive indicazioni sia da parte del Ministero competente che dalla giurisprudenza, non si ritiene di poter convenire sulla obbligatorietà della sostituzione della procedura della DIA con quella della SCIA, ma si reputa più congruo assumere il principio dell'alternatività del titolo edilizio utilizzato a parità di tipo d'intervento, ad eccezione, ovviamente, degli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo (art. 6 DPR 380).
Sarà quindi il titolare dell'intervento a scegliere se ricorrere a SCIA nel caso voglia da luogo subito all'intervento o a DIA nel caso in cui l'immobile sia vincolato.

Conseguentemente rielaborando la classificazione proposta dalla Regione Lombardia l'elenco delle procedure edilizie è:

l. Permesso di costruire: per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52 ,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;

2. Denuncia di inizio attività (DIA): alternativa al permesso di costruire di cui al punto l), ad eccezione dei nuovi fabbricati in zona agricola e dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52,comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;

3. Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA): per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e l ° (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/200 l e più precisamente:

  • interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n.380/200 l assistiti da asseverazione effettuata da tecnico dipendente del committente e/o dell'esecutore dei lavori

  • interventi di restauro e di risanamento conservativo,

  • interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma l, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;

4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001;

5. Comunicazione di inizio attività edilizia libera per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e), del D.P.R. n.380/2001

Si raccomanda naturalmente, per una migliore comprensione delle ragioni della classificazione proposta, la lettura del testo integrale della Circolare .
Alleghiamo inoltre il parere del CNA
espresso al Ministro Calderoli all'indomani dei chiarimenti prodotti a settembre dal suo Ministero.

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