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Lavoro equo, nel nuovo Codice Deontologico l'obbligo di un accordo scritto con i collaboratori

Dal 2 dicembre, gli studi che hanno preso solo accordi verbali con i propri collaboratori dovranno formalizzare “nero su bianco” il rapporto professionale, pena la sanzione disciplinare. È attivo presso l’Ordine degli Architetti di Milano un servizio di consulenza Fair Work, che supporta titolari e collaboratori nella formalizzazione di corretti rapporti di collaborazione.

Un accordo scritto con i collaboratori, è questa la novità che gli architetti devono rispettare secondo l’art.21 del nuovo Codice deontologico di Consiglio nazionale architetti paesaggisti e conservatori (Cnappc), entrato in vigore il 2 dicembre scorso. Nel testo, che riguarda precisamente i commi 2 - 2bis e 3, si sancisce l’“obbligo del professionista nei confronti dei propri collaboratori di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali con un ruolo di supervisione e responsabilità. Gli accordi devono prevedere un trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore”. Si obbliga inoltre “a indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto degli specifici ruoli”.


Il nuovo testo è stato votato nella Conferenza nazionale degli ordini (Cno) e in Consiglio nazionale ed è passato con la maggioranza, anche grazie al lavoro promosso dall’Ordine degli Architetti di Milano con il gruppo Fair Work. L’articolo 21 del Codice è, in particolare, esito di una sensibilizzazione avviata dall’Ordine milanese in seguito alla redazione e divulgazione del “Vademecum per un lavoro equo e inclusivo”, testo guida per i professionisti e i titolari di studi, di diverse dimensioni, volto a disciplinare il delicato rapporto tra studi professionali e collaboratori, redatto in due fasi nel 2023.


Il Cnappc attraverso il lavoro dei 6 componenti del Gruppo operativo deontologia e 30 incontri, di cui 12 nel territorio, ha dato il via al nuovo Codice deontologico dei progettisti. Questo recepisce, innanzitutto, la norma sull'equo compenso e introduce una serie di novità che riguardano alcuni articoli dei principi e dei doveri generali, dei rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di disciplina, dei rapporti esterni e interni, dell'esercizio professionale, della potestà disciplinare, delle sanzioni, nonché le nuove disposizioni transitorie e finali. Infatti, nel Codice è presente, per la prima volta, un allegato che riporta una modulazione di possibili sanzioni applicabili per ciascun comma, fino ad un massimo di 180 giorni. Nel preambolo, inoltre, è stata riconosciuta l'importanza della parità di genere e della promozione dell'inclusione.


«Va sottolineato - spiega Francesca Scotti, consigliera dell’Ordine di Milano e componente del Gruppo operativo deontologia - che nel comma 3.bis è stato inserito che “la mancata osservanza dei patti e degli accordi definiti all’inizio e durante la collaborazione costituisce grave violazione deontologica”. Da considerare che, l’accezione grave, è stata introdotta negli articoli con la sanzione più alta. L’accezione più pesante di gravità è stata assegnata alla mancata tutela del lavoro dei collaboratori. Un grande passo in avanti che mostra un cambio culturale radicale e di sensibilità».

Dal 2 dicembre, dunque, gli studi che lavorano con collaboratori con cui hanno preso solo accordi verbali dovranno mettere per iscritto gli elementi che definiscono il rapporto professionale, pena una sanzione disciplinare. Per questo presso l’Ordine degli Architetti di Milano è a disposizione un servizio di consulenza Fair Work per chi vorrà aggiornare la propria posizione: un gruppo di esperti risponde a dubbi e domande degli iscritti sulle tematiche del Fair Work e, in particolare, sulle collaborazioni tra professionisti.



Il 18.12.2024, dalle 10.00 alle 12.00 - 2 cfp deontologici

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