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Indennità di 1.000 euro per il mese di maggio

From 07.09.2020 to 07.10.2020

Nuove risorse per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria: per i beneficiari del bonus di aprile, rinnovo automatico

L’art.78 del D.L. 34/2020 Decreto Rilancio ha stanziato nuove risorse anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. In particolare il D.L. n.104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha definito le modalità dell’attribuzione dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.

Sono stati confermati i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 29 maggio 2020: il bonus viene erogato automaticamente ai beneficiari dell’indennità di aprile, a condizione che non siano diventati nel frattempo pensionati a decorrere dal primo maggio 2020, senza la necessità di presentare una nuova domanda, con data valuta 20 agosto 2020.
I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda, per il mese di maggio, tramite Inarcassa On line, entro il 14 settembre 2020, seguendo le istruzioni riportate di seguito al paragrafo "COME FARE DOMANDA".

Possono beneficiare dell’indennità di 1.000 euro:

a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:

  • nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. Mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

b) Professionisti iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 

COME FARE DOMANDA

Coloro che hanno ricevuto l’indennità del mese di aprile non devono inoltrare domanda: l’indennità del mese di maggio sarà liquidata automaticamente da Inarcassa.

Per i professionisti che non hanno percepito l’indennità di aprile ma vogliono richiederla per il mese di maggio, l’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 15 agosto al 14 settembre 2020.
Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile, dal 15 agosto, dal menu “domande e certificati” alla voce Domande (riquadro “Aiuti economici”) e si chiama ‘Indennità una tantum liberi professionisti - art. 13 D.L. 104/2020’. La compilazione è semplice e guidata, prevede l’autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell’IBAN. Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 

Per maggiori approfondimenti consulta qui il sito di Inarcassa.

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