From 12.06.2020 to 12.07.2020
Nuove risorse per il mese di aprile 2020 per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria: per i beneficiari del bonus di marzo, rinnovo automatico
L’art.78 del D.L. 34/2020 Decreto Rilancio stanzia nuove risorse anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Viene altresì previsto che i professionisti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.
A seguito del rifinanziamento del “Fondo per il reddito di ultima istanza” ad opera dell’art. 78 del D.L. 34/2020, è stato pubblicato il DM 29 maggio 2020 del Ministero del Lavoro con il quale sono state emanate le istruzioni relative all’indennità spettante per il mese di aprile 2020 (per l’indennità relativa al mese di maggio 2020 è necessario attendere l’emanazione di un nuovo Decreto).
In merito alle modalità di erogazione delle indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti per il mese di aprile, Inarcassa ha precisato che ai beneficiari dell’indennità di marzo, il bonus verrà erogato automaticamente senza la necessità di presentare una nuova domanda.
I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità a marzo, potranno inoltrare la richiesta del bonus di aprile tramite Inarcassa On line, a partire dal giorno 8 giugno 2020.
Si ricorda che secondo il D.M. 28 marzo 2020 l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o al regime delle locazioni brevi:
- non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro se abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Si evidenzia che si fa riferimento al reddito e non al volume di affari; il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.
Per maggiori approfondimenti consulta qui il sito di Inarcassa.