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Norma transitoria art. 5 LR 31/2014

From 06.09.2017 to 06.10.2017

Riportiamo un'importante informativa redatta da Regione Lombardia su un'interrogazione di Anci Lombardia relativa all'attuazione della LR 31/2014 sul consumo di suolo

Anci Lombardia ha inoltrato a Regione Lombardia un quesito relativo all'interpretazione dell'art. 5 L.R. 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato" come modificato dalla L.R. 16/2017, pubblicata sul BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017.

L'oggetto dell'interrogazione riguarda l'obbligatorietà per i Comuni, con Documento di Piano vigente o prorogato, di deliberare la sola decisione di non mantenere le previsioni non attuate o di modificarle. 

Vediamo ora nel dettaglio la questione riportando il testo integrale della nota di Anci Lombardia e la risposta pervenuta da Regione Lombardia.

Con la L.R. 16/2017 sono state introdotte modifiche alla norma transitoria (art. 5) della L.R. 31/2014 di grande rilevanza per la gestione del territorio dei comuni in attesa della approvazione dei PGT adeguati alle norme sul consumo di suolo di cui al PTR in itinere. In particolare. (i) è stata inserita la possibilità di approvare varianti al documento di piano e piani attuativi in variante (comma 4, art. 5 cit.) a condizione che non si consumi suolo; (ii) è stata prevista la possibilità di prorogare i documenti di piano in scadenza ed anche di quelli già scaduti (comma 5, art. 5 cit.); (iii) è stata eliminata la previsione della sospensione delle previsioni non attuate del documento di piano (comma 9, art. 5 cit.), pur mantenendo il regime differenziato dei piani presentati entro il termine del 1.6.2017 (commi 6-7-8, art. 5 cit.).

Orbene, rispetto a queste ipotesi, tenuto conto delle diverse richieste inoltrate dai Comuni, si chiede una conferma della corretta interpretazione dell’art. 5 come modificato, che viene qui sunteggiata:

- Con riferimento alla possibilità di attivare piani attuativi su aree di trasformazione successivamente alla scadenza del 1.6.2017, la lettura del comma 9 impone di domandarsi se i Comuni debbano necessariamente deliberare (e in questo caso con quale procedura) tale possibilità, ovvero se i Comuni (sulla premessa che il Documento di piano sia vigente o prorogato) siano tenuti a deliberare solo la decisione di non mantenere la previsione o di modificarla. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione durante i momenti di confronto con Anci Lombardia, si ritiene che questa seconda opzione è quella corretta e coerente con la informativa dell’Assessore Beccalossi sulla L.R. 16/2017. Difatti, poiché la vigenza del Documento di piano include anche quella degli ambiti di trasformazione, i Comuni potrebbero – nell’ambito e con le forme per le varianti di PGT – disporre le opportune modifiche e integrazioni riferite agli ambiti di trasformazione, qualora intendessero non mantenere la possibilità di attivazione (e quindi la vigenza) delle previsioni degli ambiti di trasformazione, mentre nulla dovrebbero fare nel caso non vi fosse l’intenzione di modificare le previsioni di attuazione degli ambiti di trasformazione.

Nota informativa Regione Lombardia:

Relativamente alla norma in questione, nel confermare che la “lettura” proposta nella richiamata nota è da intendersi corretta, si osserva quanto segue.

In merito alle previsioni di trasformazione non tempestivamente attivate secondo quanto previsto al comma 6 del citato art. 5, la nuova disciplina non contempla più la sospensione obbligata, comunque disposta dal Consiglio comunale. Il senso della modifica voluta dal legislatore regionale risiede nella restituzione al Comune della piena potestà pianificatoria, nel senso che l’Amministrazione comunale, a far tempo dal 2 giugno u.s., può legittimamente promuovere scelte diverse, a mezzo di variante al PGT, ovviamente nel rispetto di quanto disposto al comma 4, come modificato dalla stessa L.R. n. 16/2017, relativamente alle varianti che possono essere approvate nell’attuale fase transitoria.

Si conferma che l’espressa “possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano” non dev’essere “letta” come obbligo in capo all’Amministrazione comunale di comunque pronunciarsi, anche solo in senso confermativo, in merito a previsioni urbanistiche fintanto che sono vigenti. In altre parole, fino alla scadenza del documento di piano, eventualmente prorogato nei termini consentiti dal riformulato comma 5, le previsioni di trasformazione non tempestivamente attivate possono essere attuate e dunque essere oggetto di istanza di approvazione del relativo piano attuativo secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 14 della L.R. n. 12/2005. Resta inteso che la speciale procedura di approvazione delineata ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 5 della L.R. n. 31/2014 continuerà ad applicarsi ai piani attuativi considerati da queste ultime disposizioni, non modificate dalla L.R. n. 16/2017, salvo il prolungamento a “diciotto mesi” del termine previsto al comma 6 per il convenzionamento del piano attuativo una volta approvato.

 

 

Crediti:

Photo by Max Boettinger on Unsplash
 
 

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