From 26.01.2016 to 26.02.2016
Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi e pubblichiamo una sintesi dei contenuti della Legge Finanziaria 2016 che riguardano i diversi aspetti fiscali della professione
Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi e pubblichiamo una sintesi dei contenuti della Legge Finanziaria 2016 che riguardano i diversi aspetti fiscali della professione.
Con l'entrata in vigore della Legge 28.12.2015, n.208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016, si introducono diverse novità, tra cui disposizioni relative il regime fiscale che aprono nuovi orizzonti.
E poi gli sgravi fiscali che riguardano il comparto edilizio: sono prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. vediamo nel dettaglio
Modifiche al regime forfetario
Con la legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015 commi 111-113) viene modificato il regime forfetario introdotto con la precedente legge di stabilità, che era stato subito “congelato” per effetto della proroga dei minimi.
Le novità riguardano l’ampliamento delle soglie-fatturato (fino a 30.000 euro per i professionisti), la modifica delle cause di preclusione al regime, le regole di versamento dei contributi Inps e la previsione di un trattamento agevolato per i professionisti che cominciano una nuova attività (cd. start up), e cioè la riduzione dal 15% al 5% dell’imposta sostitutiva dovuta da chi intraprende una nuova attività per i primi 5 anni di attività, nel caso in cui vengano rispettati alcuni requisiti.
Ultima novità, è la riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, per i soli esercenti attività di impresa che optano per il regime contributivo agevolato; opzione da esercitare ogni anno, tramite apposita comunicazione all’INPS. La riduzione contributiva non si applica ai professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria.
Il regime forfetario era stato introdotto dalla L. 190/2014 con lo scopo di riassumere al suo interno tutti i regimi agevolati con una tassazione al 15% del reddito determinato forfetariamente, salvo accorgersi da subito che vi erano molti elementi che lo rendevano poco interessante tanto che, con la conversione del decreto milleproroghe D.L. 192/2014, era stata riproposta la possibilità di utilizzare il regime dei minimi ancora per un anno (il 2015).
I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività del 78%. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%.
Dai ricavi vanno sottratti, inoltre, anche i contributi previdenziali. Dunque se un professionista ha ricavi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà pari a euro 7.800 (meno) i contributi previdenziali e su tale importo va calcolata l’imposta sostitutiva del 15%. Trattandosi di un regime forfetario, per il calcolo dell’imponibile non è permesso dedurre in modo analitico alcuna spesa sostenuta per l’esercizio della professione.
REQUISITI in vigore dal 1 gennaio 2016
Per chi è già in attività:
Requisiti di accesso
I professionisti applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
1. hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70, D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi dell’art.61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art.53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art.60, Tuir;
3. non hanno superato il valore di 20.000 euro dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio, calcolato considerandone il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti (1 In base alle indicazioni della circolare n. 6/E/2015, non si considera l’IVA assolta sull’acquisto, anche se non detratta).
Ai fini del calcolo del predetto limite: per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art.9, Tuir; i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.
Soggetti esclusi
Sono esclusi, invece, dall’accesso al regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- gli esercenti attività arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art.5 Tuir, ovvero a Srl trasparenti ai sensi dell’art.116, Tuir. Sul punto si segnala che non crea pregiudizio all’applicazione del regime forfetario la cessione della partecipazione in società trasparente avvenuta nello stesso anno, purché prima dell’apertura della partita IVA ovvero, nel caso di cessazione della partita IVA, se l’acquisto della partecipazione avviene successivamente. Nessun ostacolo crea invece il mantenimento di una partecipazione in una società di capitali non trasparente;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50, Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (nuova previsione di esclusione) .
Tutti i soggetti che hanno aperto la partita IVA entro il 31 dicembre 2015 applicando il regime dei minimi, hanno la possibilità di portare a compimento tale regime sino alla sua scadenza naturale (5 anni, ovvero il compimento del 35esimo anno di età): questo, secondo quanto disposto dal comma 88, L. 190/2014 per le posizioni IVA aperte entro il 31 dicembre 2014 e in base a quanto stabilito dall’art.10, comma 10-undecies, D.L. 192/2014 per le posizioni aperte nel 2015.
Per chi intraprende nuova attività - Start up
La novità più rilevante, al fine di favorire le nuove iniziative produttive, è la riduzione dal 15% al 5% dell’imposta sostitutiva Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 (a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019.
Il regime di favore con aliquota al 5% trova applicazione a condizione che sussistano alcune condizioni di cui al comma 65 dell’art.1 L. 190/2014 come modificato dalla L. 208/2015, quali:
- i contribuenti non devono aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la circostanza che la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta... (Al fine di individuare la sussistenza o meno di tale condizione e, quindi, stabilire la possibilità di accesso o meno al regime forfetario start up si richiamano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 17/E/2012 e la C.M. n. 8/E/2001.
In particolare, viene stabilito che il carattere di "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:
- l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;
- le attività si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento.
Inoltre, rappresenta mera prosecuzione dell’attività esercitata in precedenza "quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti".
Sempre la C.M. 17/E/2012 afferma che non integrano la "mera prosecuzione":
- forme di lavoro precario come, ad esempio, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione è stato ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività;
- la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali purché le stesse siano produttive di redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 DPR n.917/86.
L’Agenzia, con il provvedimento 22.12.2011 n.185820 ha stabilito che il requisito secondo cui l’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà) ....sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfetario.
I soggetti in attività, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, non sono tenuti ad esercitare nessuna opzione per l’ingresso nel regime forfetario. È fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Per i soggetti che iniziano l’attività nel 2016, l’applicazione del regime agevolato è condizionata dalla barratura dell’opzione in sede di compilazione del modello di inizio attività; verrà applicata l’aliquota del 15% o del 5% a seconda che si tratta di una nuova attività ovvero di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo.
Il regime di vantaggio (art. 27 del Dl 98/11) la cui scelta è stata consentita nell’anno 2015 con il decreto Milleproroghe, viene abrogato. I contribuenti che hanno aderito a tale regime negli anni precedenti potranno applicarlo, con le regole che lo contraddistingue, fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al 35° anno di età).
La Legge di Stabilità 2016 ha confermato che, in presenza dei requisiti richiesti, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui all’art.1 comma 54 e ss L. 190/2014, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari...(3 Chi pur avendo i requisiti per aderire al nuovo regime, intende scegliere il regime ordinario, può farlo, ma l’opzione va comunicata. È sempre possibile, infatti, optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata)....
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Di conseguenza, coloro che uscivano lo scorso anno dai regimi agevolati abrogati dal 1 gennaio 2015 e hanno optato lo scorso anno per il regime ordinario, non potranno in ogni caso rientrare nel nuovo regime agevolato come modificato dalla Legge di stabilità almeno per i prossimi 2 esercizi (2016 e 2017).
Si ricorda infatti che il regime forfetario è di fatto il regime naturale di coloro che possiedono i requisiti, e che l’aver applicato il regime ordinario con riferimento al 2015 costituisce l’aver esercitato l’opzione di cui sopra.
Per i contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (art. 27 del Dl 98/11) prima dello scorso anno non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età).
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno le seguenti agevolazioni:
- sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972 (tra i quali, liquidazioni/versamenti periodici IVA, dichiarazione e comunicazione annuale IVA), ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Il non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Qualora l’importo delle fatture emesse sia superiore ad euro 77,47, dovranno scontare l’imposta di bollo nella misura di 2,00 euro;
- fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’art.22 del DPR 600/1973, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore, e dei parametri. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva con i riferimenti della legge.
Resta fermo l’obbligo per le operazioni per le quali si risulta debitori dell’imposta (ovvero acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti), di emettere la fattura o integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In materia di adempimenti IVA è prevista inoltre la presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.
Rettifica detrazione IVA
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario comporta l’obbligo di restituire l’IVA precedentemente detratta (art.19-bis Dpr633/72).
La rettifica riguarderà:
- le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali al 31 dicembre dell’anno precedente quello di ingresso nel forfait, non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.
L’operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.
L’ammontare dell’IVA da restituire sarà pari:
- all’intero importo dell’imposta detratta per le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati;
- tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente ai beni strumentali.
Le rettifiche della detrazione devono essere eseguite nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente al transito nel regime forfetario.
Aliquota contributiva gestione separata Inps
L’art. 1 co. 203 della L. 208/2015 ha stabilito che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata (art. 2 co. 26 della L. 8.8.1995 n. 335), che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 è confermata al 27% anche per l’anno 2016, a cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.
Detrazioni recupero edilizio e risparmio energetico
È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, Tuir che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, L. n. 269/2006.
In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a euro 96.000;
- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Bonus dispositivi risparmio consumo energetico
In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF/IRES del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Bonus arredi “giovani coppie”
L’art. 1 co. 75 della L. 208/2015 ha disposto che le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Questo beneficio non è cumulabile con quello previsto dall’art. 16 del DL 63/2013.
Nuovi termini per l’accertamento
In ambito IVA, è stato riformulato l’art. 57 del DPR 633/1972, nel senso di stabilire che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti negli artt. 54 e 55 co. 2 del DPR 633/1972 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso d’accertamento dell’imposta a norma dell’art. 55 co. 1 del DPR 633/1972 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.
Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successi.
Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.
Ai fini delle imposte sui redditi, analogamente a quanto disposto in ambito IVA, è stato sostituito l’art. 43 del DPR 29.9.1973 n. 600, stabilendo che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Le disposizioni di cui agli artt. 57 co. 1 e 2 del DPR 633/1972 e 43 co. 1 e 2 del DPR 600/1973 si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e a quelli successivi.