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Compensi CTU

From 02.11.2015 to 01.01.2016

Ecco alcuni aggiornamenti in merito ai tagli dei compensi dei CTU, in seguito alle segnalazioni al Ministero di Giustizia da parte di CNAPPC, CNI, Consulta e Rete Professioni Tecniche

Dalla circolare del CNAPPC di settembre 2015:

In seguito al DL 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", il Governo ha approntato modifiche e riforme all’amministrazione della giustizia.

In sede di conversione di tale DL, è stato aggiunto dalla Camera dei Deputati all'art. 14 del D.L. il seguente comma, che va a modificare l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.
Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima". In sede di discussione alla Camera ed al Senato non appaiono essere state fornite particolari spiegazioni sull'inserimento di tale introduzione normativa, e in uno dei Dossier del Servizio Studi della Camera ci si limita a motivare tale norma per la finalità di "parametrare al prezzo ricavato dalla vendita del bene il compenso per l'esperto o lo stimatore". Il DL. 83/2015 è stato convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella GURI n.192 del 20.8.2015). Di fatto, ad oggi in sede di procedure esecutive immobiliari, un professionista che svolgerà funzioni di esperto o di uno stimatore individuato da un Giudice per stimare il valore di un immobile oggetto di una procedura espropriativa potrà avere un compenso solo in base al prezzo della vendita dell'immobile medesimo.

In tal modo però, se la vendita andrà deserta in più incanti ed i prezzi raggiunti a seguito delle aste deserte diventino irrisori, l’esecuzione forzata potrà essere dichiarata improcedibile e, quindi, estinta definitivamente e, di conseguenza, il professionista potrebbe non percepire alcun compenso.

L'introduzione della norma che sembrerebbe prevedere una salvaguardia per il  professionista, prevedendo che prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, si rivela anch'essa tale da contrarre il compenso del professionista, dal momento in cui le ricerche e le attività che potrebbe compiere il professionista potrebbero essere numerose ed elevate e non sempre proporzionate al valore di stima dell'immobile.

In attesa di verificare la costituzionalità della legge per eventuali ricorsi, stiamo intervenendo presso il Ministero delle Giustizia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri, per trovare una soluzione utile e immediata a risolvere il pessimo servizio fatto ai professionisti ed il favore fatto alle banche.

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Segnaliamo inoltre la circolare del 22 ottobre 2015 di Reti Professioni Tecniche:

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