From 27.07.2015 to 27.08.2015
Un approfondimento del CNA in merito alla sentenza della Cassazione n. 7776 del 16-2015, con cui si afferma che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo
Con la Circolare CNAPPC n. 49 del 2015 inviata agli Ordini, e con la lettera del 14 maggio inviata a tutte le Regioni, Province, Comuni e Soprintendenze d'Italia è
stato comunicato il testo ed i contenuti della allegata sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 , con cui è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al
proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo, perchè legata al requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'Ente.
A seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti, il CNA ha predisposto il 23 luglio la seguente circolare 2736_15 n. 98
23 luglio 2015 - circolare 2736_15 n. 98
OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti agli albi - Contributo annuale iscrizione a carico della P .A. - Chiarimenti.
1. Con la Circolare CNAPPC n. 49 del 2015 inviata agli Ordini, e con la lettera del 14 maggio inviata a tutte le Regioni, Province, Comuni e Soprintendenze d'Italia è
stato comunicato il testo ed i contenuti della sentenza della Cassazione n. 7776 del 16-4.2015, con cui è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al
proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo, perchè legata al requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'Ente.
A seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti, si forniscono alcune valutazioni conseguenti alla predetta sentenza. Quanto segue devono ritenersi solo delle mere indicazioni, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente pubblico iscritto all'Albo professionale e la Pubblica Amministrazione di appartenenza, dal momento in cui ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza della predetta
Amministrazione di appartenenza e, in caso di cont rasti, ad opera del giudice
ordinario del lavoro .
2. Ciò premesso, si segnala che l'estensibilità della sentenza della Cassazione n.7776 del 16-4.20 15 appare possibile in base a precedenti giurisprudenziali che hanno effettuato verifiche relativamente a tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato ed appartenenti a diverse categorie professionali.
A mero titolo esemplificativo, la deliberazione 29/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Puglia, ha esaminato la possibilità di procedere al pagamento del contributo per l'iscrizione agli Albi professionali per alcuni dipendenti assunti a tempo indeterminato con titolo di ingegnere, architetto, assistente sociale e avvocato.
Quello che il Consiglio Nazionale ha voluto segnalare è che vi è stato un mutamento giurisprudenziale rispetto al passato, avvenuto ad opera del Consiglio di Stato (Parere 23 febbraio 2011, n. 678/2010), e recepito nella citata sentenza della Cassazione n. 7776 del 16-4.2015.
Il principio giuridico che è emerso da tali sentenze è che la tassa di iscrizione all'albo professionale del dipendente di un ente pubblico la deve corrispondere la Pubblica Amministrazione - datore di lavoro, perchè è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività del dipendente , essendo tale diritto conforme al principio generale ravvisabile nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi pat rimoniali necessari, in considerazione del presupposto che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un' attività per conto e nell'interesse altrui.
3. Si segnala, peraltro, che con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 aprile 2012 n. 2409, è stato ritenuto che il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (art. 41, comma 6, D.L. 30 dicembre 200 8, n. 207 e successive proroghe), non osta alla decisione della P.A. di adottare atti amministrativi di autotutela per conformare la lex specialis originaria ai principi di imparzialità, buon andamento e par condicio.
In tali ipotesi non ricorre, secondo il Consiglio di Stato, la ratio preminente del divieto legislativo, consistente nel contenimento della spesa in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale, le disposizioni in tema di divieto di estensione del giudicato non impediscano all'amministrazione di procedere a una complessiva rivalutazione dei diversi interessi pubblici e privati nella specie coinvolti, ben potendo essa procedere all'adozione di provvedimenti di autotutela quante volte riconosca l'illegittimità degli atti oggetto di ritiro e l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino di un quadro di regole conformi al diritto.
4. Va inoltre aggiunto, per la categoria professionale degli architetti oggetto del quesito, che, se per gli appalti pubblici l'art. 90 comma 4 del D.L.gs 163/ 2006 dispone che è sufficiente per la sottoscrizione di un progetto la sola abilitazione all'esercizio della professione, vi sono altre disposizioni normative che prevedono l'obbligo di iscrizione all'albo.
In numerosi punti del DPR 380/2001 viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di attività urbanistica ed edilizia.
Più precisamente:
- all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, e ne consegue il logico presupposto di necessaria iscrizione all'albo;
- all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione all'albo costituisce presupposto per la SCIA;
- all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo";
- all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto all'albo da almeno dieci anni";
- all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente
firmato da un architetto "iscritto nell'albo ";
- all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un architetto "iscritto nell'albo".
Oltre a ciò, in materia impiantistica, l'art . 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevede che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.
In tema di antincendio, poi, l'art. 3 comma 2 del DM5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex Dlgs 139/ 2006 prevede la necessaria "iscrizione all'albo professionale".
5. Ne deriva che appare logico e ragionevole, a fronte di quanto sopra esposto, ritenere che per i professionisti pubblici dipendenti l'iscrizione all'albo professionale sia carico dell'Amministrazione di appartenenza.