From 08.01.2013 to 08.02.2013
Riceviamo dal nostro consulente fiscale una sintesi delle novità contenute nella 'Legge di stabilità' e nel 'decreto crescita' di dicembre già decorrenti da gennaio 2013
Riceviamo dal nostro consulente fiscale, dott. Attilio Marcozzi, una sintesi delle novità contenute nella 'Legge di stabilità' e nel 'decreto crescita' di dicembre che contengono importanti novità relative il regime fiscale dei professionisti.
Alla fine del 2012 sono stati emanati alcuni provvedimenti importanti, sia per la normativa fiscale sia per altri adempimenti. In particolare:
Legge n. 228 del 24/12/2012 – Legge di stabilità 2013
Legge n. 221 del 17/12/2012 – cd. Decreto crescita 2.0
D.Lgs. 192 del 9/11/2012 – regole di pagamento per transazioni commerciali
Provvedimento del 17/12/2012 – Rimborso IRES/IRPEF per IRAP su costo del lavoro.
Di seguito vengono esposti in sintesi i temi più rilevanti e di immediata applicazione dell cd. “Legge di stabilità 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n.212 che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:
il recepimento della Direttiva UE in materia di fatturazione;
alcune modifiche alla disciplina della TARES;
la riapertura della rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all’1.1.2013;
l’incremento al 22% dell’aliquota IVA ordinaria dall’1.7.2013;
la riduzione al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese / lavoratori autonomi;
l’incremento della deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale” e dell’ulteriore deduzione;
l’incremento della detrazione per figli a carico;
il differimento al 2012 della decorrenza dell’IVIE e dell’IVAFE.
Ove non espressamente indicato, la decorrenza della norma è il 1° gennaio 2013 come stabilito dall’art.1, co.561 della legge medesima.
NOVITA’ IN MATERIA IVA
Nuovo contenuto obbligatorio della fattura dal 1/1/2013
Nella Legge di stabilità 2013 sono state inserite le disposizioni dirette al recepimento della Direttiva n.2010/45/UE in materia di fatturazione con decorrenza dall’1.1.2013.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72:
è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell’acquirente/committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero “operazione non soggetta”;
viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l’emissione della “fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
Incremento aliquota ordinaria
A decorrere dal 1° luglio 2013 l’aliquota ordinaria Iva pari al 21% viene incrementata al 22%.
Base imponibile in valuta estera
Per effetto delle modifiche apportate all’art.13, co.4 del DPR n.633/72, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o -nel caso di omessa indicazione nella fattura- del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.
Soggetti passivi
Per effetto delle modifiche apportate all’art.17, co.2 del DPR n.633/72 è previsto che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt.46 e 47 del D.L. n.331/93. Inoltre, la modifica al successivo comma 5 comporta l’obbligo di esposizione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, dell’annotazione “inversione contabile”, derubricando ad eventuale l’indicazione del riferimento normativo.
Definizione di fattura elettronica
Il nuovo art.21, co.1 del DPR n.633/72 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa -oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione- all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente.
Ai sensi del nuovo comma 3, in riferimento alla fattura elettronica, il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
Emissione fattura
Per effetto delle modifiche apportate all’art.21, co.4 del DPR n.633/72 viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72, come per le prestazioni di servizi di cui all’art.6, co.6, primo periodo del DPR n.633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea.
Per effetto delle modifiche apportate all’art.1 della L. n.18/83 è ammessa l’emissione della fattura anche attraverso apparecchi misuratori fiscali.
Nuovi obblighi di emissione della fattura
Il nuovo art.21, co.6-bis del DPR n.633/72 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l’obbligato di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia):
cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art.10, nn.1)-4) e 9), del DPR n.633/72 -effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’Iva- deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento;
cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l’annotazione “operazione non soggetta”, e l’eventuale fonte normativa.
In maniera speculare, il nuovo co.6-ter prevede che le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione “autofatturazione”.
Cessioni e acquisti intraUe
Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati.
Fatturazione e regolarizzazione cessioni intracomunitarie
In analogia con quanto previsto per le operazioni interne, viene modificato l’art.46, co.2 del D.L. n.331/93 prevedendo che per le cessioni intraUe la fatturazione debba avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Registrazione e regolarizzazione acquisti intracomunitari
Anche la disciplina relativa alla registrazione degli acquisti intraUe ha subito una modifica, in particolare è stato sostituito l’art.47, co.1 del D.L. n.331/93 prevedendo che le stesse, previa integrazione, vadano registrate:
a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento;
a credito nei termini previsti per l’esercizio della detrazione.
Viene anche in questo caso riscritta la modalità di regolarizzazione degli acquisti.
Numerazione e modalità di fatturazione
Con la Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. In particolare l’art. 1, comma 325, lett. d), Legge n. 228/2012 ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.
In base al comma 2 del citato art. 21, un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal “numero” di emissione per il quale, a decorrere dall’1.1.2013, è stato eliminato il riferimento all’“ordine progressivo per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.
La nuova disposizione è stata oggetto di diverse interpretazioni e proprio ieri l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 10.1.2013, n. 1/E (vedi allegato) ha fornito chiarimenti in merito.
In particolare, l’Agenzia nella citata Risoluzione n. 1/E ha precisato che risulta compatibile con il nuovo requisito dell’identificazione univoca del numero della fattura “qualsiasi tipologia di numerazione progressiva” che garantisca tale identificazione “se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
L’Agenzia quindi riconosce la possibilità di adottare, a decorrere dall’1.1.2013:
una numerazione progressiva che, “partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa”. In tal caso l’identificazione univoca è assicurata dalla irripetibilità del numero attribuito alla fattura;
la possibilità di iniziare, o meglio riprendere, la numerazione progressiva dall’1.1.2013 “dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012”. Anche in tal caso la modalità di numerazione adottata consente l’identificazione univoca della fattura;
la possibilità di continuare ad adottare una modalità di numerazione progressiva per anno solare, assicurando l’identificazione univoca della fattura alla “contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.
Tenuto conto che la modalità di cui al n.3 rappresenta il sistema di numerazione utilizzato dalla maggior parte dei soggetti in passato, viene confermata quindi una sorta di “liberalizzazione” nei criteri di numerazione delle fatture.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
La Legge di stabilità 2013 ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto,
alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:
alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno /partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
DEDUCIBILITA’ COSTI AUTOVEICOLI
Con la modifica dell’art. 164, TUIR, è disposta dalla Legge di stabilità l’ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall’attuale 40% al 20%.
La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale. La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013 passa dal 90% al 70%.
VARIE
Detrazioni Irpef per carichi di famiglia
Con decorrenza 1° gennaio 2013 vengono incrementati, a mezzo delle modifiche apportate all’art.12 Tuir, le detrazioni per carichi di famiglia che passano a:
€ 950 per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati;
€ 1.220 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni.
Viene incrementa a €400 la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap.
Viene confermata anche per il 2013 la misura della detrazione per carichi di famiglia per i soggetti residenti all’estero di cui all’art.1, co.1324 della L. n.296/06, tuttavia, ai fini dell’acconto per il 2014 non se ne dovrà tener conto.
Deduzioni IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale”, nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore della produzione.
Deduzione per il “cuneo fiscale”
È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:
€ 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);
€ 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. “deduzione maggiorata”, per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Ulteriore deduzione IRAP
È incrementa l’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91.
Fondo per l’esenzione Irap dei lavoratori autonomi e delle Pmi
A decorrere dal 2014 viene istituito un fondo per l’esenzione dall’Irap dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese di cui all’art.55 Tuir che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali per un valore massimo da determinarsi con D.M..
IMU
Relativamente all’IMU, per il 2013 e 2014, “al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito”, sono introdotte le seguenti novità:
è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l’intero gettito spetta al Comune;
È soppresso, conseguentemente, il Fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2, D.Lgs. n.23/2011;è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell’aliquota “standard” dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale “D”. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l’aliquota “standard”.
Tares
Vengono apportate alcune modifiche alla Tares, imposta locale che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per effetto dell’integrale sostituzione del comma 9 dell’art.14 della L. n.201/11, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR n.158/99. Ai fini dell’individuazione della superficie assoggettabile al tributo, il successivo comma 9-bis prevede l’attivazione delle procedure per l’allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati concernenti la toponomastica e la remunerazione civica interna ed esterna di ogni Comune per giungere alla determinazione della superficie assoggettabile pari all’80% di quella catastale.
Tobin Tax
Viene introdotta la cosiddetta Tobin tax, un’imposta sul trasferimento, a prescindere dal luogo di effettuazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti, della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art.2346, co.6 c.c. emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei sopra individuati strumenti, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente.
Parimenti soggetta a tassazione è il trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni, mentre non si applica nell’ipotesi in cui il trasferimento derivi da successione o donazione. L’imposta è pari allo 0,2%, elevata per il 2013 allo 0,22% (per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione come definiti al comma 493 l’imposta viene ridotta alla metà) del valore della transazione inteso quale saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, o il corrispettivo versato. L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.
IVAFE
Viene rinviata l’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero al 2012. Inoltre è previsto che si applichi a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti all’estero senza distinzione tra paesi comunitari e non. Il rinvio dell’imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità con quanto previsto del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 e relativi al 2011, si considerano quali acconto per il periodo di imposta 2012.
Somme iscritte a ruolo entro il 31.12.99 fino a € 2.000
È disposto l’annullamento automatico delle somme di importo fino a € 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99.
Disposizioni in materia di riscossione
In materia di riscossione è stata disposta:
- la proroga di 1 anno, e pertanto fino al 31.12.2014, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità;
- dall’1.1.2013, la sospensione, da parte dell’Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all’Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
- prescrizione o decadenza;
- provvedimento di sgravio;
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.
La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.
Entro 10 giorni l’Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all’Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.
Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.
La procedura esaminata è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell’1.1.2013. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato;
- relativamente alle riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese dall’1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Fondo ricerca e sviluppo e riduzione cuneo fiscale
Viene istituito un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale. il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. A tal fine, i Ministri delle Finanze e dello Sviluppo Economico avrebbero dovuto, nel termine del 30 gennaio 2013, riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi ai fini dell’adozione delle conseguenti necessarie iniziative normative.