From 14.11.2012 to 15.12.2012
A seguito dell'approvazione della Legge 27 del 24 marzo 2012 che ha convertito il Decreto Legge 1 del 24 gennaio 2012 (decreto "Liberalizzazioni")
a seguito dell'approvazione della Legge 27 del 24 marzo 2012 che ha convertito il Decreto Legge 1 del 24 gennaio 2012 (Decreto “Liberalizzazioni”)
La prima condizione indispensabile per l’accoglimento della richiesta di parere o di convalida di una parcella è la presenza di un accordo tra le parti.
Quando l’accordo è stato stipulato prima del 24 gennaio 2012, si continuano a applicare i criteri fino ad allora utilizzati dalla Commissione: verifica degli elaborati, corrispondenza degli stessi con le prestazioni programmate, applicazione delle tariffe e delle interpretazioni del CNA e dell’Ordine.
Esclusione di qualsiasi valutazione per accordi o contratti che prevedano un compenso “forfettario” in luogo dell’applicazione delle tariffe.
Per gli accordi stipulati dopo il 24 gennaio 2012, va tenuto conto di quanto contenuto nelle nuove disposizioni.
Il DM 1/12, poi L. 27/12, pur non stabilendo la necessità di un vero e proprio contratto, ritiene obbligatorio che venga pattuito un compenso: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale”.
Per poter fornire un parere o una convalida ci dovremo trovare quindi di fronte a un contratto scritto o verbale al quale è legato un preventivo di massima dell’onorario, reso noto al cliente e la cui misura sia “adeguata all’importanza dell’opera” e “pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Il compenso può essere considerato come pattuito quando la valutazione dello stesso, nelle forme indicate dalla legge, sia stata anche solo comunicata, pur senza una formale sottoscrizione da parte del cliente (“la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima”).
Definizione delle prestazioni
Per le attività svolte per committenti privati per opere non destinate ad uso pubblico, vista l’abrogazione della L.143/49 e di ogni altro riferimento tariffario la definizione delle singole prestazioni contenuta in quei provvedimenti non è più efficace “ope legis” o per consuetudine.
Pertanto all’atto del conferimento dell’incarico dovranno quindi essere concordate le modalità dello svolgimento della prestazione attraverso la descrizione dei contenuti delle singole fasi in quanto per Legge “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”.
La mancanza di corrispondenza tra compenso e singola fase dell’incarico, impedirà alla Commissione di fornire un parere, in particolare quando la prestazione risultasse svolta parzialmente.
Considerando che l’entrata in vigore delle nuove norme non può produrre in tempi brevi una modifica delle consuetudini e delle abitudini sia dei professionisti che dei committenti, allo scopo di evitare interpretazioni penalizzanti per i colleghi, l’Ordine ha chiesto al Consiglio Nazionale Architetti di fornire delle linee guida per la qualificazione dei singoli livelli di progettazione e delle singole prestazioni professionali, evidenziando tuttavia che le definizioni contenute nei parametri di cui al D.M. 140/12 (introdotti per i casi di contenzioso) appaiono incoerenti e sproporzionate rispetto alla normale attività prevista per i lavori privati.
qui troverete gli approfondimenti documentari relativi a:
- Richiesta di parere inviato al CNA (lett. 11/10/2012)
- Lett. CNA prot.n.848 del 26/7/2012 e quesito Ordine 1/6/2012
- Lett. CNA prot.n.915 del 14/9/2012 e quesito Ordine 1/8/2012
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Alcuni ulteriori approfondimenti, sempre disponibili a questa pagina:
Commento del CNA alla Sentenza SS.UU. Cassazione n.17406 del 12 ottobre 2012 Tariffe professionali
CNA 31 10 2012 Tariffe professionali.pdf
Sentenza SS.UU. Cassazione n.17406 del 12 ottobre 2012
Testo Sentenza Cassazione n.17406 del 1210012.pdf
Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l’architetto e il cliente
Circ 034 CNA 23 03 2012 Contratti.pdf
Servizi di architettura e ingegneria (Lavori pubblici)
Circ 045 CNA 11 04 2012 Affidamenti pubblici.pdf
Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Revisione del Codice dei Contratti Pubblici.
Circ 117 CNA 26 09 2012 Corrispettivi Lavori Pubbl.pdf