From 21.05.2012 to 21.06.2012
La Commissione Bandi ha formulato una interrogazione all'Autorità di Vigilanza riguardo la dimostrazione dei requisiti nei bandi di gara per classe e categoria
La commissione congiunta bandi di gara propone la risposta ricevuta da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che ribadisce che nella partecipazione ad una gara la dimostrazione dei requisiti per classe e categoria può essere dimostrata anche con la categoria superiore della stessa classe.
La richiesta di parere all’Autorità è nata a seguito dell’esclusione di un studio professionale da una gara di appalto integrato del Comune di Milano (gara 44/2011) a cui partecipava in affiancamento ad una impresa. I colleghi hanno dato dimostrazione dei requisiti per la progettazione richiesti in classe e categoria I B con incarichi svolti per classe e categoria I C e quindi superiore e per questo il raggruppamento è stato escluso.
La commissione bandi ha ritenuto il caso meritevole di attenzione e ha formulato una interrogazione all’AVCP.
A conclusione della vicenda e ottenuto un riscontro che conferma la posizione dei colleghi e della stessa commissione, si ritiene utile pubblicare qui di seguito il parere ricevuto.
Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino, 19
20121, Milano
c.a. Arch. Daniela Volpi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Corso Venezia, 16
20121, Milano
c.a, Ing. Stefano Calzolari
Oggetto: Appalto integrato. Interventi di manutenzione straordinaria nelle palestre. Criterio di assorbenza della Categoria I C) nella Categoria I B).
Con riferimento alla nota degli Ordini professionali suddetti (prott. AVCP nn. 0022654 e 0024873 del 07.03.2012 e 14.03.2012), si comunica che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento sui quesiti giuridici (pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 113/2010) non si procederà all'istruttoria formale della richiesta presentata, per mancanza dei presupposti di rilevanza.
Tuttavia, per fini di assistenza, si forniscono alcune indicazioni di carattere generale. Questa Autorità ha già affrontato la questione con il Parere n. 150 del 3/12/2009 e, più diffusamente, con Determinazione n. 30 del 13 novembre 2002.
L'Autorità ha in tali casi rilevato (riprendendo, tra l'altro, quanto precisato nella Determinazione dell'8 novembre 1999, n. 7) che:
- ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura;
- le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni ciasse in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da A in poi);
- il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella ciasse.
Datali considerazioni dovrebbe conseguire che:
- ogni bando di gara indica la ciasse e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. i lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle ciassi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando;
- occorre considerare gli interventi appartenenti non solo alla ciasse e alla categoria (o alle ciassi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.
Ciò posto, qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti per partecipare in classe I, categoria C, mentre la lex specialis prevede come soglia la classe I, categoria B, si potrà sostenere l'assorbenza della Categoria I B) nella Categoria I C).
Si precisa infine che il presente contributo è volto a fornire assistenza e informazione riguardo le modalità applicative della normativa e non vincola i soggetti interessati a cui spetta la corretta attuazione della stessa.