From 02.05.2012 to 15.08.2012
Obbligo di copertura assicurativa RC a partire dal 24 gennaio per i nuovi contratti a responsabilità diretta. Vediamo come devono comportarsi le altre tipologie di iscritti
Nuove comunicazioni del CNA in merito all'obbligo di assicurazione RC per coloro che esercitano la professione con proprio timbro e firma.
La prima riguardo il decorrere dell'obbligo di assicurazione. A quesito espressamente espresso dal nostro Ordine, il CNA risponde che l'obbligo di copertura è da intendersi a partire dal 24 gennaio per coloro che sottoscrivono nuovi contratti.
La seconda riguardo il fatto che collaboratori,
dipendenti e tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura
assicurativa stipulata dall’assicurato titolare dello studio.
Pertanto in assenza di utilizzo di timbro e firma -ovvero dei titoli professionali- non è necessario avvalersi di assicurazione.
A queste comunicazioni si aggiunge un riepilogo in cui sono inserite più in generale le diverse tipologie di iscritti, e più precisamente:
a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui
specificare che, ai fini dell'Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato,
b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva: perizie, collaudi, ecc);
appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al
precedente punto.
c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente
senza alcuna rilevanza esterna.
d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa I'obbligo della polizza assicurativa, ed eventualmente con le modalità di cui al punto
a), qualora si rientri anche in tale fattispecie,