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Nuove modifiche alla Legge Regionale 12/2005

From 24.04.2012 to 24.05.2012

La Legge Regionale n.7/2012 sancisce definitivamente le regole in merito alla modifica di sagoma in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

E' stata pubblicata sul BURL del 20.04.2012 – la legge n.7/2012 intitolata alle “misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” dove, dall'art. 16 in poi, si pongono significative modifiche alla legge 12/2005, anche a seguito della sentenza della corte costituzionale 309/2011. In particolare, tratta il problema del fuori sagoma all'art. 17:

Art. 17
(Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)
1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente:
«7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 44 della l.r. 12/2005 è inserito il seguente:
«10 bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.».


qui le precedenti fasi
e i pareri richiesti dall'Ordine in merito alla sentenza

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