From 21.03.2012 to 30.04.2012
Pubblicata il 16 marzo la legge regionale contenente le nuove "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente". Vi proponiamo una sintesi ed alcune tabelle
Pubblicata sul BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012, la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 inerente le "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia."
Alcune modifiche rispetto alla precedente edizione 13/2009, soprattutto in merito ad edilizia sociale e sottotetti. Vi proponiamo le prime indicazioni di sintesi ed alcune tabelle esplicative.
Trattandosi di una sintesi naturalmente è d'obbligo il rimando al testo di legge.
Premessa
La nuova proposta di legge regionale è descritta come in linea con gli indirizzi strategici di contenimento del consumo di suolo e di promozione del recupero e della riqualificazione delle aree degradate e dismesse già affermati con la legge 12/2005 ( legge per il governo del territorio). inoltre si afferma in linea con gli indirizzi di miglioramento dell’efficienza energetica.
PARTE I: NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.
Art 1
si chiariscono le finalità generali della legge: dettare norme volte alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione urbana incentivata al fine di contenere il consumo di suolo ma anche l’utilizzo di energia da fonti fossili.
Art 2 Riqualificazione urbana incentivata
Mentre da un lato si chiarisce che solo gli art 3,4,5, e 6 hanno diretta applicazione in deroga alle scelte urbanistiche comunali in quanto norme straordinarie e a tempo, dall’altro si ribadisce che le scelte in ordine alla riqualificazione urbana incentivata sono rimesse alle amministrazioni comunali in sede di pianificazione oppure tramite i piani integrati di intervento. Si consolida cioè la centralità del ruolo dei Comuni nell’ambito del governo del territorio.
Art 3 Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Con l’obiettivo di valorizzare il più possibile il patrimonio edilizio esistente vengono consentiti nuovamente gli interventi di recupero edilizio e funzionale anche in deroga alla disciplina urbanistica comunale purchè la Dia e il permesso di costruire siano presentati o richiesti entro il 31 dicembre 2013 ed abbiano ad oggetto gli edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009 oppure, se ubicati nelle aree destinate all’agricoltura , assentiti prima del 13 giugno 1980. Anche in deroga alle previsioni quantitative e morfologiche degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti, è riconosciuta una volumetria premiale aggiuntiva del 5% rispetto a quella esistente. L’incremento volumetrico può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto dell’intervento. Sono consentite le modifiche alla sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
I Comuni possono, previa delibera del Consiglio Comunale, riconoscere una volumetria aggiuntiva fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l’adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari con persone con gravi handicap o non autosufficienti .
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Art 4 Ampliamenti di fabbricati industriali, terziari e alberghieri
I Comuni potranno individuare degli ambiti in cui rendere possibili ampliamenti di edifici industriali o artigianali ,purchè ultimati alla data del 18 luglio 2009, nella misura massima del 10% della superficie di pavimento esistente e fino ad un massimo di 500 mq. Gli ampliamenti dovranno essere destinati all’attività produttiva e mantenere un vincolo pertinenziale per almeno 5 anni.
Nei Comuni ad alta densità abitativa si potranno autorizzare con delibera comunale entro il 31 dicembre 2013 trasformazioni anche di edifici a destinazione terziaria o direzionale finalizzandoli al riuso residenziale. Ma in questo caso almeno il 20% della superficie lorda deve essere destinata ad edilizia sociale .
I Comuni potranno consentire l’ampliamento di edifici alberghieri entro il limite massimo di 200 mq anche realizzando sopralzi fino ad un massimo di 4 metri. Questi interventi sono consentiti sulla base di DIA ovvero permesso di costruire da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.
Ingrandisci la nostra tabella illustrativa sottostante.
Art 5 Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Viene riproposta la possibilità di operare interventi di sostituzione degli edifici esistenti ubicati all’esterno dei centri storici o dei nuclei urbani di antica formazione, con ampliamenti fino al 30% già previsti nel precedente piano casa ( Legge regionale 13 /2009) prevedendo che la DIA o il permesso di costruire siano presentati o richiesti entro il 31 dicembre 2013. Gli interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio anche con le modifiche di sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli edifici esistenti e con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
Si potrà realizzare inoltre una volumetria aggiuntiva (5%) senza ulteriori oneri di urbanizzazione nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.
Nei casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione , i progetti dovranno assicurare la copertura attraverso fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico per l’acqua sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Gli interventi di sostituzione edilizia che assicurano una copertura del fabbisogno energetico superiore di almeno il 50% della soglia minima possono usufruire di un bonus volumetrico del 10 % .
Gli interventi che non comportano la demolizione totale e ricostruzione possono derogare fino a 20 cm alle distanze minime di protezione del nastro stadale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra fabbricati.
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Art 6 Interventi di edilizia residenziale sociale
Per favorire la realizzazione di alloggi sociali, si potranno attuare su edifici sociali esistenti al 31 marzo 2005, ampliamenti non superiori al 40% della volumetria esistente nel caso di edifici di proprietà pubblica e del 20% nel casi di altri edifici anche con eventuale variazione della destinazione d’uso.
Nei Comuni ad alta densità abitativa saranno possibili ampliamenti del 40% sia da parte di soggetti pubblici che privati. Le volumetrie in incremento potranno essere cedute ad altri operatori o trasferite su altre aree ma sempre per la realizzazione di edilizia residenziale sociale. Il risultato complessivo di questi interventi non dovrà diminuire la quota di alloggi a canone sociale esistente prima dell’intervento.
Ulteriori incrementi volumetrici stabiliti nella misura massima del 10% sono previsti per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. I Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.
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Art 7 Recupero aree industriali dismesse
La nuova legge riscrive la disciplina per il recupero delle aree dismesse ( art 97bis aggiunto alla legge 12/2005).
In relazione alle previsioni del PGT il Comune può invitare la proprietà dell’area dismessa o degradata a presentare una proposta di riutilizzo con possibilità di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Decorsi dodici mesi senza che la proprietà dell’area abbia aderito all’invito, il Comune può ridefinire la destinazione urbanistica dell’area per acquisirla al patrimonio pubblico.
Art.8. Monitoraggio Regionale
Per l'attuazione delle dette norme i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti.
Art 9 Sottotetti
Resta in vigore per i sottotetti la legge 12/2005 con possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di mt. 2.40.
Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. Nei centri storici deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico, in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve intendersi quella esistente.
Art.10 parcheggi in deroga
Per i fabbricati realizzati prima del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche in deroga ai rapporti drenanti purchè siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche.
Art. 11 Norme per la conversione delle coperture in amianto
Per incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, nel caso di interventi per riconvertire una copertura in amianto, si possono modificare le falde fino ad una pendenza massima del 40% anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima. Nel caso in cui il sopralzo dia luogo ad un piano sottotetto l’intervento deve essere assogettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitativi a meno che l’avente diritto non inoltri un’istanza per la trasformazione ai fini abitativi della superficie o del volume. Per incentivare tali iniziative è riconosciuta ai Comuni la possibilità di deliberare la riduzione del 50% del contributo di costruzione.
Nel caso di smaltimento di coperture in amianto di edifici produttivi ,eseguito a totale carico del proprietario è concesso un bonus volumetrico pari al 10% della copertura rimossa con il limite di 500 mq.
Art 12 Realizzazione ascensori esterni
Al di fuori dei centri storici è possibile derogare alle distanze tra pareti finestrate per la realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti. Tale norma è volta a favorire il superamento delle barriere architettoniche e a garantire ai soggetti “deboli” la facile accessibilità ai piani di abitazione.
La parte seconda della legge contiene invece disposizioni anche importanti in materia urbanistico –edilizia a modifica della legge 12/2005, non inerenti le norme del Piano Casa.
Per questo si rimandano al testo originale.
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