From 07.03.2012 to 30.03.2012
Ecco le modifiche al DL 1/2012 contenute nel voto di fiducia del Senato. La riforma delle professioni sta seguendo un iter piuttosto complicato: vediamo i dettagli
Queste le modifiche al Decreto legge 1/2012 confermate con il voto di fiducia del Senato in data 1 marzo 2012 relativo alle professioni regolamentate: articolo 9
Ora il testo è passato alla Camera dove si attende il voto entro i 60 giorni dall'approvazione del Decreto Legge, ovvero entro il 22 marzo.
1. TARIFFE
È confermata l’abrogazione delle tariffe.
Nel caso di liquidazioni giudiziali, il compenso del professionista sarà determinato sulla base di nuovi parametri fissati con un Decreto che il Ministero della Giustizia emanerà entro 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.(luglio 2012).
Entro lo stesso termine il Ministero fisserà anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi che ora si basano sulle tariffe.
Per le liquidazioni giudiziali, fino all’emanazione dei nuovi parametri, e comunque non oltre il 120esimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le “vecchie “tariffe .
2. DISCIPLINARE D’INCARICO
Il professionista dovrà: rendere nota al cliente la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili e fornire gli estremi della polizza assicurativa.
Non sarà invece tenuto a redigere un preventivo scritto (come previsto nel testo del DL)
Dovrà redigere però un preventivo di massima che indichi la misura del compenso. Questo dovrà essere adeguato all’importanza dell’incarico e pattuito al momento del suo conferimento, indicando tutte le voci di costo delle prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi.
È scomparsa la previsione - contenuta nel DL - secondo cui l’inottemperanza di questi obblighi costituisce illecito disciplinare.
3. TIROCINIO
La durata del tirocinio professionale non potrà superare i 18 mesi e, per i primi 6 mesi, potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studi universitari sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra i consigli nazionali e il Ministero dell’Istruzione. Il tirocinio potrà essere svolto anche presso le Pubbliche Amministrazioni, ma in questo caso solo dopo la laurea.
Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso spese dopo i primi sei mesi di tirocinio e in misura forfettaria.
4. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
E’ stata modificata anche la disciplina delle Società tra professionisti, introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 (L.183/2011). L’art. 9 bis prevede infatti che sia limitata ad un terzo la partecipazione dei soci di capitale.
Il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci.
La violazione di questa norma è causa di scioglimento della Società e di cancellazione della stessa dall’Albo professionale presso il quale è iscritta.
Viene previsto anche per le Società tra professionisti l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati dai singoli soci professionisti.
E’ stata reintrodotta la possibilità di costituire le associazioni professionali.
Qui per un approfondimento dell'iter fin qui seguito dalla Riforma