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Riforma delle professioni: a che punto siamo

From 14.02.2012 to 22.03.2012

La riforma delle professioni sta seguendo un iter piuttosto complicato. Vi proponiamo una sintesi del processo in corso, con i punti ad oggi vigenti. In attesa della conversione in legge

La riforma delle professioni sta seguendo un iter piuttosto complicato che spesso costringe i professionisti a scontrarsi e confrontarsi con notevoli difficoltà interpretative e con situazioni contraddittorie e confuse.
Con questa nota cerchiamo di chiarire i punti fondamentali del processo in corso, riportando le principali novità per i professionisti, consapevoli che l’iter legislativo non ha ancora concluso il suo ciclo.
Per maggior chiarezza di interpretazione, ci sembra utile riportare la sequenza di Decreti e Leggi che si sono susseguiti  da agosto 2011 ad oggi, poiché per alcuni temi ci sono stati emendamenti e variazioni non sempre così lineari.
Al termine di questa sintesi, troverete quanto è vigente alla data della presente  pubblicazione, passibile di ulteriori sviluppi nel passaggio da Decreto a Legge attraverso le numerose proposte di emendamento formulate in Parlamento. A riguardo segnaliamo i 5 emendamenti proposti dal CNA.
Inoltre vi alleghiamo il 'Vademecum' proposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti a compendio di quanto descritto.

I provvedimenti legislativi promulgati  a tutt’oggi sono:

Vediamoli nel dettaglio:


a - la Legge 148/2011 di conversione del Decreto-Legge 138/2011 ha introdotto l’obbligo di riforma degli Ordini professionali sulla base dei seguenti principi:

  • mantenimento dell’esame di stato;

  • obbligo di formazione continua;

  • tirocinio retribuito;

  • obbligo del contratto e definizione del compenso;

  • assicurazione obbligatoria;

  • nuova istituzione di organi disciplinari a livello regionale diversi e separati rispetto ai Consigli degli Ordini provinciali;

  • pubblicità informativa libera;

La riforma dovrà essere attuata con appositi regolamenti entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge 148 e cioè entro il 13 agosto 2012.

b – La Legge 183/2011, più nota come “Legge di stabilità”,  ha introdotto due importanti novità:

  • Viene cancellato ogni riferimento alle tariffe professionali per il calcolo del compenso spettante al professionista. Se il committente è ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la prestazione sia resa nell’interesse dei terzi, continuano a trovare applicazione le tariffe previste con decreto ministeriale (DM 4 aprile 2001);

  • E’ consentita la costituzione di società tra professionisti aperte anche ai soci di capitale senza limitazioni di quote minoritarie per questi ultimi. La regolamentazione della costituzione delle società è demandata ad un decreto che dovrà essere emanato entro maggio 2012.

c – La Legge 214/2011 di conversione del Decreto-Legge 201/2011, più noto come decreto “salva Italia”, all’art. 33 è intervenuto sul tirocinio stabilendo:

  • la durata del tirocinio non può essere superiore complessivamente a 18 mesi;

d – Il Decreto-Legge 1/2012, più noto come “decreto liberalizzazioni”,  ancora in fase di conversione in Legge e quindi  passibile di  modifiche, rende di immediata applicazione, e cioè a partire dal 24 gennaio 2012 :

  • La definitiva abolizione delle tariffe professionali
    così come l’abolizione di tutte le disposizioni legislative che ad esse rimandano. In seguito, con decreto del Ministero della Giustizia, saranno definiti i parametri nel caso di liquidazione da parte degli organi giurisdizionali.
    Non sarà consentito tuttavia l’utilizzo di detti parametri per la determinazione del compenso, ed il richiamo agli stessi renderà nulla la clausola contrattuale.
    In attesa di tale decreto il Ministero ha chiarito che la determinazione del compenso da parte del Giudice, ovvero per le sole liquidazioni giudiziali, è stabilita in base agli usi, in misura adeguata all’importanza dell’opera, e sentito il parere dell’associazione professionale competente, secondo quanto stabilito dall’art.2233 del codice civile.

  • L’obbligo del contratto scritto
    E' previsto che il compenso sia pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili riguardo il grado di complessità dell’incarico e conseguentemente i propri oneri, ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.

  • L’assicurazione obbligatoria
    Di cui è necessario indicare i dati della polizza nel contratto, a copertura degli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

L’inosservanza di queste norme costituisce illecito disciplinare.

Inoltre sono previsti, come elementi di principio da inserire all’interno della riforma che dovrà essere attuata con appositi regolamenti entro il 13 agosto 2012:

  • per i giovani la possibilità di tirocini propedeutici all'iscrizione negli albi professionali già durante l’ultimo biennio di studi, prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
    Tale tirocinio o la pratica, potrà avere durata massima di 18 mesi.
    È stata però cancellata la norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti.

  • per i liberi professionisti l’estensione della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi. La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti

Per il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano, il presidente arch. Daniela Volpi

14 febbraio 2012


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