From 24.01.2012 to 24.02.2012
Ecco i 2 pareri legali che l'Ordine di Milano ha richiesto riguardo la modifica di sagoma in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
Riceviamo e vi proponiamo i 2 pareri richiesti dall'Ordine in merito alla interpretazione della sentenza.
Il primo parere legale da noi richiesto allo Studio Villata, Degli Esposti e Associati.
Il secondo parere legale allo Studio Legale Mantini e Basile.
Ricordiamo intanto che, sentiti gli Uffici tecnici comunali per gli interventi in corso e i progetti già presentati con la modifica di sagoma in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, occorre presentare nuovo modulo DIA per Variante Essenziale con dicitura:
Modifica di qualifica intervento da LRL 12/05 art. 27.1.d ad art. 5 DL 70/11 come convertito in Legge 106/2011
allegando una istanza di mantenimento della documentazione già presentata.
La procedura non è applicabile nei centri storici e occorre verificare le zone escluse. Naturalmente se presentata prima dell'arrivo della diffida, si risolvono davvero tanti problemi successivi.
Questo in attesa che Il disegno di legge Regionale, n° 0133 vada in Consiglio Regionale, il cui dibattimento è stato posticipato a dopo il 9 gennaio.
Come già segnalato, l’art. 4 comma 2 prevede che i nuovi interventi di sostituzione edilizia possano essere realizzati a mezzo di totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e che la ricostruzione possa avvenire senza vincolo di sagoma e con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
E’ previsto però che tali interventi si applichino agli edifici ubicati in zone ove è ammessa la destinazione residenziale e caratterizzate da idonee dotazioni di servizi.
Questo progetto di legge, già approvato dalla Giunta Regionale, è in corso di modifica da parte della Commissione del Territorio e attendiamo di conoscere le nuove decisioni anche alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale (di cui più sotto o qui il testo).
La legge regionale risolverà molti casi, però occorre ricordare che si applica solo all'edilizia residenziale derivante dalla demolizione (basta un negozio per renderla inapplicabile) e che esclude i centri storici, le zone vincolate, le aree industriali (le più interessate dalla sentenza) e alcuni quartieri già esclusi dalla precedente delibera comunale. Quindi non sarà la soluzione di tutto.
Altrove si segnalava quanto emerso dall'incontro con l'amministrazione riguardo la retroazione della decisione della Corte Costituzionale, in particolare le seguenti alternative:
- utilizzo della futura legge regionale (ma solo per residenze e nelle zone non escluse)
- riduzione del volume all'indice 1mq/mq, così da classificare come nuova costruzione
- mantenere il volume esistente con traslazione massima del 20% in fuori sagoma (art. 3.1.e.6 DPR 380/2001)
Per tutti gli altri casi occorre aspettare il PGT (forse per fine 2012) che permetta la nuova costruzione con mantenimento dell'indice esistente, superando così la classificazione di ristrutturazione e relativo problema sagoma.
Gli Amministratori hanno anche spiegato che ovviamente non ricevono progetti fuori sagoma, che invieranno l'annullamento del titolo a chi, pur con progetto già presentato, non ha presentato l'inizio lavori, nonché l'avvio del procedimento per l'annullamento del titolo ai cantieri in corso, valutando poi "caso per caso" le possibili soluzioni.
Per questo hanno consigliato di fotografare con data certa lo stato di fatto.
Si suggerisce comunque, per evitare contestazioni riguardo lo stato di avanzamento dei lavori in corso, di fare foto dello stato del cantiere e inviarsele per posta elettronica tramite la propria PEC, al fine di definirne la data certa e poter così gestire eventuali contenziosi con Committente e Amministrazione.