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Manovra finanziaria e professionisti

Dal 15.09.2011 al 15.11.2011

I contenuti della Manovra finanziaria che riguardano i professionisti: Iva al 21%, detrazioni ridotte, ma anche formazione continua, tariffe compensi, assicurazione professionale e sanzioni

Votata anche alla Camera mercoledì 14 settembre la versione definitiva della Manovra Fiscale, che converte nella Legge 148/2011 il DL 138/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre scorso ed entrata in vigore il 17 settembre.
Un testo che pone fine alle tante ipotesi circolate nel corso della discussione dei numerosi emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Decreto Legge 138/2011 presentato ad agosto.
Si è infatti parlato di liberalizzazione delle professioni, di abolizione degli albi, di deregolamentazione. Infine, su sollecitazione dalla Commissione Giustizia, competente in materia di organizzazione delle professioni, sono stati acquisiti alcuni punti distintivi che aprono il tavolo di discussione della così detta ‘riforma delle professioni’, ciclicamente dibattuta in questi anni, che dovrà essere approvata entro un anno.

Alcuni punti quindi di carattere generale ed altri specificatamente legati al riordino delle professioni. Vediamoli:

- iva al 21%, anche per le prestazioni professionali, mentre rimangono le aliquote agevolate del 4% e 10%, per quanto riguarda le costruzioni
(vedi l'ampio approfondimento del nostro fiscalista dott. Attilio Marcozzi)

- Anticipo al 2014 –era previsto 2016- dell’innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni

- la riduzione delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, oggi del 36%,  nel 2012 sarà del 31%, mentre  per gli interventi di riqualificazione energetica, oggi al 55%, dal 2013 del 50%: il 5% in meno quindi rispetto a quanto disposto dalla Legge 111/2011. Tuttavia tali riduzioni avranno esecutività solo se il Governo non riuscirà a varare la riforma fiscale entro il 30 settembre 2012.

Nello specifico, la Commissione Giustizia ha ottenuto lo stralcio della riforma delle norme sulla disciplina degli ordinamenti professionali da quelle riferite alla libera concorrenza nelle attività imprenditoriali ed economiche. Che significa, come dicevamo, un anno di tempo per recepire e regolamentare i principi generali di libera concorrenza, attraverso appunto l’auspicata riforma.
Di seguito i punti presenti nell’art. 3 del Decreto:

Mantenimento dell’esame di stato per l’accesso agli ordini professionali, ma abolizione del numero chiuso di iscritti per quegli Ordini che ancora ne dispongono.

- Obbligo di formazione continua da parte dei professionisti, con regolamentazione del ruolo degli Ordini in materia.

- Tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi svolgere durante l’ultimo anno del corso di laurea; il compenso corrisposto al tirocinante dovrà essere, oltre ad un rimborso spese, un congruo rimborso per l'attività svolta per conto dello studio, di cui dovrà essere definita la modalità di calcolo -che si auspica in misura analoga a quella degli altri paesi europei.

- Definizione del compenso professionale d'obbligo all’atto del conferimento dell’incarico, con esplicito riferimento alle tariffe professionali, e tuttavia con la possibilità di porvi deroga. Fatti salvi, si legge, i minimi tariffari per le opere pubbliche, anche se devo dire non è del tutto chiara l’interpretazione dell’articolo.

- L’assicurazione professionale diventa obbligatoria.

- Sospensione dall'albo del professionista che non emette fattura. Il professionista iscritto all'Albo professionale che non rispetta l'obbligo di emissione di fattura, cui siano state contestate, nell’arco di cinque anni, quattro violazioni, viene sospeso dall’Ordine su segnalazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate per un periodo da tre giorni ad un mese. Se recidivo, sospensione da quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

- Nuova istituzione di organi disciplinari a livello territoriale e nazionale diversi da quelli amministrativi. Ciò  significa che i delegati degli organi disciplinari dovranno essere diversi dai membri dei consigli degli Ordini provinciali. Tutto da vedere poi con l’abolizione di alcune Provincie a quale scala territoriale saranno definiti.

- pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni, cosa che per quanto ci riguarda è già in vigore nelle norme deontologiche.

Diventerà dunque fondamentale, dopo il voto della manovra ottenuto con la fiducia, il lavoro di Commissione per la regolamentazione dei nuovi statuti al fine di giungere, dopo anni di dibattito, ad una reale riforma delle professioni.


Francesco de Agostini


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