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Bonus Edilizi e polizza assicurativa

L'Ordine pubblica su DIMMI i chiarimenti sulle polizze assicurative per le asseverazioni nei Bonus Edilizi e sulle differenze che sussistono tra polizze per Superbonus 110% e altri bonus "minori".

Si riporta di seguito il chiarimento dell'Ordine pubblicato sulla piattaforma DIMMI al seguente link: https://dimmi.ordinearchitetti.mi.it/it/quando-sussiste-obbligo-di-stipulare-una-polizza-assicurativa-quali-sono-le-differenze-in-caso-di-superbonus-e-bonus-edilizi-diversi-dal-110.



Con il D.L. 13 del 25/02/2022, sembrava chiarito l’obbligo di polizza specifica ex art.119 c.14 L.77/2020 anche per le asseverazioni dei bonus diversi dal 110% (di seguito "minori") ma la Circolare ADE n.19 del 27/05/22 ha rimesso tutto in discussione asserendo che l’obbligo di stipula non sussiste.


Al di là delle interpretazioni da parte di esperti e stampa specialistica, si ritiene che la polizza specifica ex art.119 comma 14 L.77/2020 resti comunque “consigliata” anche per i BONUS “MINORI” per almeno due motivi:


- utilizzando la polizza RC professionale “base” (che opera in regime claims made), la polizza che risponderà nel caso ci fossero problemi tra 2,5,10 anni, sarà la polizza in corso di validità al momento in cui sorgerà l’eventuale problema, NON quella attuale. Non vi è quindi nessuna certezza di quale sarà la polizza che opererà quando ci fosse necessità (se vi fosse un numero considerevole di sinistri relativi alle asseverazioni bonus, le compagnie potrebbero introdurre delle esclusioni su tale attività). La polizza specifica ex art.119 c.14 L.77/2020 prevede invece postuma decennale già inclusa nella copertura.


- ancora oggi, nonostante la Circolare ADE n.19 del 27/05/22, capita ancora che i soggetti che appongono il visto di conformità alle asseverazioni ex art.121 c.1 ter lett.b della L.77/2020 e gli istituti di credito chiedano all’asseveratore una autocertificazione in cui dichiari di avere stipulato una polizza ex art.119 c.14 L.77/2020: NON è possibile rendere tale dichiarazione con riferimento alla polizza RC Base in quanto NON rispondente ai requisiti dell’art.119 c.14 L.77/2020 (se non con attivazione di apposita appendice)


Infine, nel caso non venga stipulata polizza specifica ex art.119 comma 14 L.77/2020 occorre preliminarmente verificare se e in che modo (presenza di eventuale sotto limite di indennizzo, scoperti ecc) la polizza RC Professionale “base” copra l’attività di asseverazione ex art.121 c.1 ter lett. B) L.77/2020.


Per quanto riguarda invece il SUPERBONUS 110% si conferma la possibilità di scelta tra le due opzioni: polizza sigle project o polizza a scalare. Per la polizza single project il massimale previsto dalla legge è pari agli importi dell’intervento oggetto di asseverazione (NON sussiste più l’obbligo di massimale minimo di € 500.000) mentre per la polizza a scalare continua ad esistere l’obbligo di massimale minimo pari a € 500.000 come confermato anche dalle nuove regole del portale ENEA in vigore da fine marzo 2022.”

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