From 11.10.2021 to 31.12.2021
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per chiunque lavori negli studi professionali, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19
Con il DL 21 settembre 2021, n. 127 sono state introdotte disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato, investendo quindi anche l’attività ordinaria degli studi professionali.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come gli studi professionali, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista. Le disposizioni si applicano inoltre a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Sono esonerati dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, e dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
L'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19 e l'assenza di verifica da parte del datore di lavoro, sono puniti con una sanzione economica.