From 11.02.2019 to 11.03.2019
Le misure di prevenzione antincendio saranno commisurate all’altezza degli edifici. Adeguamenti entro il 6 maggio 2020 per le misure gestionali, entro il 6 maggio 2021 per gli impianti. Coinvolte anche le facciate degli stabili
Dal prossimo 6 maggio, con l'entrata in vigore delle nuove norme per gli edifici di civile abitazione (Decreto Min. Interni 25 gennaio 2019), c'è un anno di tempo entro il quale va attuata gran parte delle nuove disposizioni. Il Decreto modifica le norme del 1987. La pianificazione dell'emergenza fa ingresso per la prima volta nei condomìni, anche se non annoverabili tra i luoghi di lavoro.
- Le misure di prevenzione e i livelli di prestazione antincendio saranno commisurate all’altezza degli edifici.
- Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri.
- Gli amministratori di condominio possono avvalersi di consulenze di professionisti dell'area tecnica.
- Entro un anno bisogna mettere in atto tutte le misure organizzativo-gestionali prescritte.
I condomini di altezza antincendio inferiore a 24 metri sono soggetti a minori incombenze. La complessità cresce all’aumentare dell’altezza antincendio, per cui la norma individua quattro livelli di prestazione:
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Oltre all’altezza, i condomini dovranno intervenire sui locali tecnici dedicati alle attività funzionali degli stabili (garage, centrali termiche, gruppi elettrogeni…) soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, cui, inoltre, in caso di altezza superiore ai 24 metri, bisognerà dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Facciate condominiali
Un altro capitolo contenuto nel Dm 25 gennaio 2019 riguarda la sicurezza antincendio delle facciate e si applica agli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri. Il decreto porta all'attenzione dei progettisti la sicurezza degli involucri edilizi.
Tre gli obiettivi enunciati, sia nella progettazione di nuovi edifici residenziali sia nel caso in cui si realizzino interventi comportanti il rifacimento di almeno la metà delle superfici di facciata. Il primo obiettivo è evitare che un incendio, verificatosi all'interno di un edificio, possa propagarsi da un compartimento all'altro per mezzo delle facciate, di loro interstizi, cavità e bucature.
Secondo obiettivo: limitare la probabilità che un incendio verificatosi all'esterno, possa entrare all'interno dell'edificio. Terzo obiettivo: evitare il pericolo che parti della facciata, cadendo durante un incendio, possano ostacolare le vie di fuga mettendo a rischio la vita degli occupanti e dei soccorritori.