From 31.01.2017 to 04.04.2017
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha approvato le nuove Linee guida relative alla Formazione obbligatoria Continua, in vigore dal 1 Gennaio 2017. Scopri le principali novità
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha approvato le nuove Linee guida relative alla Formazione obbligatoria Continua, in vigore dal 1 Gennaio 2017.
Tra le principali novità, i crediti formativi previsti per il secondo triennio formativo (2017-2019) rimarranno 60 di cui 12 inerenti le discipline ordinistiche (deontologia). Non sarà più obbligatorio raggiungere un minimo annuo di cfp. Altra novità, salgono a 20 i cfp trasferibili da un triennio formativo all’altro. Inoltre l’attribuzione dei cfp agli eventi formativi diventerà di 1 cfp/ora; è stato modificato il tetto massimo di crediti attribuibili ai corsi, che diventa di 20 rispetto ai 15 precedenti. Novità anche in merito agli esoneri per i docenti universitari a tempo pieno, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (legge n.382/1980); ripristinato l’esonero per chi non esercita la professione neanche occasionalmente da tre anni qualora non siano in possesso di partiva IVA e non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza.
Le sanzioni disciplinari vengono confermate a chi non raggiunge un minimo di 60 cfp (di cui 12 sulle discipline ordinistiche). L'articolo 9 del Codice deontologico specifica che il mancato raggiungimento dei CFP fino al 20% (12 CFP su 60 CFP) determina la sanzione della CENSURA, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della SOSPENSIONE nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.
Quanto agli architetti che si iscrivono nuovamente all'Albo dopo un periodo di cancellazione, questi sono obbligati a recuperare eventuali debiti formativi maturati negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
Ricordiamo inoltre che sono state aggiornate le FAQ, consultabili qui.
Consulta le nuove Linee guida per vedere nel dettaglio le modifiche: