From 13.12.2016 to 13.01.2017
Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi e pubblichiamo una sintesi dei contenuti della Legge Finanziaria 2017 che riguardano i diversi aspetti fiscali della professione
Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi e pubblichiamo una sintesi dei contenuti della Legge di Bilancio 2017 riguardanti i diversi aspetti fiscali della nostra professione. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l’iter del D.L. 193/2016. si introducono diverse novità, tra cui disposizioni relative la rottamazione cartelle. Ma vediamo nel dettaglio
Premessa
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l’iter del D.L. 193/2016 il c.d. Decreto Collegato alla Legge di Bilancio per l’anno 2017, nel quale sono contenuti diversi provvedimenti, alcuni di immediata applicazione (ad esempio, rottamazione cartelle), altri che riguardano l’anno 2017 (ad esempio, trasmissione dati IVA e liquidazioni periodiche).
La versione originaria del D.L. 193/2016 è entrata in vigore il 24 ottobre 2016, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; le modifiche apportate con legge di conversione sono entrate in vigore in giorno 3 dicembre 2016, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 225/2016.
Vengono di seguito approfondite le tematiche di maggior interesse per i professionisti.
Rottamazione delle cartelle esattoriali
Per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori potranno estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale e interessi, dell’aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono, invece, dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo è stata oggetto di rilevanti modifiche in sede di conversione:
- l’agevolazione è applicabile ai ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 2016;
- l’istanza di definizione va presentata entro il 31 marzo 2017, con l’apposito modello DA1;
- il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi nonché dell’aggio e dei rimborsi spese, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, va effettuato in unica soluzione o in un massimo di 5 rate.
Possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. A seguito degli emendamenti apportati dalla legge di conversione, infatti, il nuovo comma 3-ter, inserito nell’art.6, dispone che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.
Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute negli anni dal 2000 al 2016, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
I soggetti interessati alla rottamazione cartelle dovranno presentare entro il 31 marzo 2017 la dichiarazione modello DA1 (disponibile sul sito internet di Equitalia), precisando il numero di rate, entro il limite massimo di 5 rate, di cui tre nel 2017 e due nel 2018. Nella medesima dichiarazione, i contribuenti dovranno specificare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione e la rinuncia agli stessi giudizi.
La definizione interessa le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, etc.), ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL, ecc., i ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione. La definizione agevolata può essere anche parziale, ossia riguardare ad esempio solo le somme dovute per singoli tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali. Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata opera “limitatamente agli interessi”, ma non per le sanzioni.
Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018 in 5 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi di legge. Per l’anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre.
Dopo la presentazione della dichiarazione per fruire della rottamazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.
Il comma 4 dell’art.6 della legge di conversione disciplina le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate dovute. Tali situazioni, oltre a rendere inefficace la definizione agevolata, determineranno la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata.
Trasmissioni telematiche delle operazioni IVA e delle liquidazioni periodiche
L’art. 4, comma 1, D.L. 193/2016, modifica l’art.21, D.L. 78/2010 che aveva introdotto il c.d. “spesometro” relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni effettuate e ricevute nel corso dell’anno da parte del soggetto passivo IVA. Dal 2017 viene introdotto un nuovo adempimento denominato “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” che a differenza del vecchio spesometro, la cui cadenza è annuale, avrà periodicità trimestrale.
Unitamente alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, l’art. 4, comma 2, D.L. 193/2016 introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, un nuovo adempimento le ”Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche”, ossia l’obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali devono essere trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno, invece che entro il termine del 31 agosto.
Questi due nuovi adempimenti, nell’intenzione di istituire misure per il recupero dell’evasione attraverso una anticipazione dei controlli rispetto al momento di presentazione della dichiarazione annuale, comporteranno notevoli aggravi amministrativi da parte dei contribuenti. Dal 1° gennaio 2017 è stata eliminata parallelamente la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black-list. Sono inoltre semplificati gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie per le quali vengono eliminati gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi.
La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere inoltre presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile, mentre per la dichiarazione relativa al 2016, la trasmissione va effettuata entro febbraio 2017.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute cd. spesometro
Come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’elenco clienti e fornitori, cd. spesometro, è abrogato e sostituito dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture, emesse e ricevute.
I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bolle doganali, nonché i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini IVA.
Si evidenzia che l’abolizione dello spesometro assume efficacia a partire dal periodo d’imposta 2017, quindi, nulla cambia relativamente all’esercizio 2016: come per lo scorso anno dovrà essere trasmessa la Comunicazione Polivalente relativa alle fatture emesse e ricevute nel corso dell’anno solare 2016, entro il 10 aprile per i contribuenti che versano l’IVA mensilmente ed entro il 20 aprile per quelli che la versano trimestralmente.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto). Dovrà, comunque, essere emesso un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate per individuare le modalità di invio della comunicazione in esame.
Viene introdotto nell’art.11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , il comma 2-bis, che prevede un’apposita sanzione in presenza di omissione o di errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: la norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
La seconda comunicazione trimestrale, prevista dal nuovo art. 21-bis, D.L. 78/2010, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche IVA da trasmettere con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall’art. 21 per la comunicazione dei dati delle fatture: vanno, in particolare, comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.
Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche (ad esempio, nuovi contribuenti minimi, di cui all’art.27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n.98 e contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014).
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017. Nel silenzio della norma si presume che, entro la suddetta scadenza, anche coloro che liquidano l’imposta su base mensile dovranno trasmettere i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento.
Viene stabilita un’apposita sanzione, variabile da euro 500 a 2.000 euro, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure qualora entro il medesimo termine sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Semplificazione degli adempimenti
A fronte dei predetti nuovi adempimenti, l’art. 4, comma 4, lett. a) e b), D.L. 193/2016 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e gli elenchi Intrastat delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2).
Con la successiva lett. d), del citato art. 4, D.L. 193/2016, sono abrogate, invece, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Con la legge di conversione, ai sensi del comma 5 le disposizioni relative all’abrogazione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi black-list si applicano a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (la disposizione originaria faceva riferimento al 31 dicembre 2017)
Cessazione Studi di settore
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62-bis, D.L. 331/93 e ai parametri di cui all’art.3, commi da 181 a 189, Legge n.549/95.
I nuovi studi di settore non assegneranno più un valore dei ricavi di congruità puntuale a cui uniformarsi, ma indicheranno un indice di “affidabilità/compliance”. Da strumento di accertamento, gli studi di settore diventeranno uno strumento che mira ad assegnare benefici alle imprese in termini di tranquillità nel subire accertamenti induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate; la premialità potrà configurarsi “anche” nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Accertamento bancario e presunzioni
Nella formulazione normativa attualmente in vigore (art.32, comma 1, n.2 DPR 600/1973), l’Agenzia delle entrate può porre a base delle rettifiche i prelevamenti non giustificati di imprese e professionisti, riqualificandoli come ricavi o compensi qualora il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Ciò sulla base di una presunzione per cui tali prelievi si qualificherebbero come spese per corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi a loro volta reimpiegati nella produzione di componenti positivi di reddito non dichiarati.
Con il Decreto fiscale 193/2016, nell’ambito degli accertamenti bancari, viene eliminata la presunzione che costituiscano compensi le somme prelevate e non giustificate o per le quali non è indicato il beneficiario.
Sul punto la Corte Costituzionale, con Sentenza n.228/2014, era già intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi"; così, in sede di conversione del Decreto fiscale 193/2016, sono state eliminate le parole “o compensi”, ratificando l’inapplicabilità della previsione dei prelievi non giustificati dei professionisti.
Spese di viaggio anticipate dal committente del professionista
La deduzione delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista, nello svolgimento della propria attività, è regolata da numerose limitazioni di cui all’art.54, Tuir; in particolare, tali spese rilevano per la misura del 75%, riduzione che deve essere coordinata con altre previsioni.
La deduzione infatti è ammessa:
- nel limite del 2% dei compensi annui, nelle ordinarie ipotesi;
- nel limite dell’1% dei compensi annui, nel caso si tratti di spese di rappresentanza;
- nel limite del 50%, nel caso in cui siano sostenute in occasione della partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali di formazione.
Qualora tali spese siano sostenute nell’interesse di un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di un indubbio fenomeno di doppia imposizione. Se, infatti, il professionista si reca in trasferta e paga in proprio le spese per l’albergo che addebiterà al committente, spesso accade che venga tassato l’addebito senza che il professionista possa dedurre le spese sostenute nel loro intero ammontare.
Il comma 5, art.7-quater, aggiunto in sede di conversione al D.L. 193/2016, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Tale equiparazione riguarda unicamente l’esclusione dalla retribuzione in natura di tali componenti, non anche nelle limitazioni alla deduzione (le spese di viaggio, infatti, rimangono deducibili al 100%; a eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazione dell’art.164, Tuir).
Con le modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, applicabili dal 2017:
- il committente, come già dal 2015 avviene per le spese di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs. 175/2014), non dovrà comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettiva sostenuta; potrà infatti acquistare, ad esempio, il biglietto del treno che utilizzerà il professionista e potrà registrarlo nella propria contabilità, potendolo dedurre per competenza;
- il professionista emetterà una parcella che non comprende le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto. Tali spese, infatti, se sostenute dal committente, dal 2017 non risulteranno più compenso in natura per il professionista.
Termine per la consegna delle certificazioni uniche
Il Decreto fiscale DL 193/2016 prevede che le certificazioni uniche dei redditi (mod. CU) devono essere consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte in luogo del vecchio termine fissato al 28 febbraio, ma lascia invariato al 7 marzo il termine per la trasmissione telematica.
La nuova disposizione si applica dal 2017 con riferimento alle CU riguardanti il periodo d’imposta 2016. Come detto, nessuna modifica è stata prevista in merito ai metodi d’invio: le CU devono essere trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono stati corrisposte.s
Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec
Con una modifica dell’art.60 DPR 600/1973, il Decreto fiscale 193/2016 stabilisce che, in deroga all’art.149-bis c.p.c., anche gli avvisi di accertamento delle Entrate destinati a professionisti e imprese potranno essere notificati dal 1° luglio a mezzo Pec, secondo le modalità previste dal DPR 68/2005.
Le disposizioni si applicano alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
Dovrà essere emanato un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
dott. Attilio Marcozzi