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Osservazioni al Regolamento Edilizio

From 01.09.2014 to 01.10.2014

Vi proponiamo le Osservazioni al Nuovo Regolamento Edilizio di Milano che il Consiglio dell'Ordine ha sottoposto il 4 Agosto 2014 all'Assessore all'Urbanistica Ada Lucia De Cesaris

Di seguito vi proponiamo le Osservazioni al Nuovo Regolamento Edilizio di Milano che il Consiglio dell'Ordine ha presentato il 4 Agosto 2014 all'Assessore all'Urbanistica Ada Lucia De Cesaris. 
Per meglio comprendere il quadro in cui sono state elaborate tali osservazioni, si premette la lettera di accompagnamento.
Il testo delle osservazioni è sovrapposto al testo di legge originario, in cui le aggiunte sono in grassetto e le parti eliminate sono barrate.


Gentile Assessore,
nell’ottica di proseguire il fecondo rapporto che si è stabilito in questi mesi tra l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e l’Amministrazione, abbiamo deciso di formulare alcune osservazioni al Regolamento Edilizio in corso di adozione.
Come già espresso nella nostra relazione presso la Commissione Urbanistica Consiliare del 16 gennaio, il nostro Ordine trova nel nuovo Regolamento diversi aspetti innovativi di grande interesse, messi a punto anche grazie al recepimento di alcuni nostri contributi, presentati insieme alla Commissione Interprofessionale nel mese di ottobre 2013, e in conseguenza delle molte ulteriori migliorie introdotte mediante gli emendamenti presentati da diverse parti politiche che il Consiglio Comunale ha approvato, tra gli altri argomenti anche in tema di igiene edilizia.
Rimangono, come più volte in passato evidenziato, alcune grandi perplessità di fondo, in particolare sulla irragionevole stratificazione normativa – farraginosa e a volte perfino contraddittoria – che caratterizza il nostro settore: da questo punto di vista il nuovo Regolamento Edilizio non ha saputo, o forse potuto, all’interno del quadro legislativo generale, segnare un nuovo passo.
Nell’esame del testo finale abbiamo ravvisato ancora diversi punti a nostro avviso migliorabili. Per questo motivo abbiamo collaborato alla stesura delle osservazioni presentate dalla Commissione Interprofessionale degli Ordini e Collegi della Provincia di Milano, in particolare per quanto attiene agli aspetti procedurali.
In aggiunta a queste, l’Ordine ha però deciso di presentare alcune osservazioni proprie, rivendicando ad esse particolare importanza e strategicità, soprattutto in ordine alle tre questioni fondamentali già condivise nei passaggi precedenti, ovvero: semplificazione, approccio prestazionale nella definizione dei parametri e spinta al riuso e al rinnovamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente.

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Il Presidente dell’Ordine
Dr. Arch. Valeria Bottelli
 

OSSERVAZIONI

ARTICOLO N° 13 COMMA N°  1, 2.
Comma 1. In attuazione della L. R. n. 8 del 21/10/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Comma 2. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.

 

ARTICOLO N° 18 COMMA N°  1, 2.
 Comma 2
. La partecipazione alla Conferenza dei Servizi è obbligatoria, salvo precedente trasmissione di parere favorevole senza prescrizioni, solamente per i rappresentanti che non hanno trasmesso precedente parere favorevole senza prescrizioni al responsabile del procedimento. Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i rappresentati delle unità organizzative comunali, delle Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici interessati esprimono i pareri su tutte le questioni afferenti l'unità organizzativa di appartenenza. Tali pareri devono essere motivati in relazione all'oggetto specifico trattato nella Conferenza; gli stessi devono indicare le modifiche necessarie all'ottenimento del parere favorevole o possono già esprimersi in senso favorevole con prescrizioni. In ogni caso, le ragioni dell'eventuale parere negativo devono essere articolatamente motivate.
Comma 4  Il soggetto legittimato può partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi tramite il progettista o altro tecnico delegato, al fine di illustrare il progetto presentato, di fornire chiarimenti in merito alle problematiche emerse e di essere informato prontamente delle richieste istruttorie e dei pareri. Il Responsabile del Procedimento può prevedere che alcune fasi della conferenza di servizi siano riservate ai soli uffici, prevedendo in tal caso una fase di audizione separata nel corso della medesima seduta

 

ARTICOLO N° 39 COMMA N° 3.
Comma 3  Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata o previa richiesta di integrazione o completamento della stessa entro il termine di legge, richiede i pareri o convoca la conferenza dei servizi, comunicando al soggetto legittimato l'avvio della valutazione della convenzione o dell'atto d'obbligo. L’amministrazione comunale non può richiedere documenti di cui è già in possesso. Contestualmente il responsabile procede all'istruttoria del progetto dell'intervento edilizio privato, del progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché all'istruttoria dello schema dell'atto d'obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. L'istruttoria dello schema dell'atto d'obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale, afferente ogni contenuto da disciplinare, ivi compresa la tempistica di attuazione, sospende i termini di formazione del titolo edilizio sino al suo esito.

 

ARTICOLO N° 47
Art. 47 - FASCICOLO DEL FABBRICATO Sistemi informativi immobiliari
1. Il proprietario o l’amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il “fascicolo del fabbricato” per ogni edificio privato o pubblico.
2. Il fascicolo del fabbricato è costituito
1. La proprietà o l’amministrazione di immobili pubblici o privati, quali complessi immobiliari, edifici, infrastrutture del territorio o aree libere, appartenenti a proprietà uniche o plurime (eventualmente condominiali), sono tenute a costituire e aggiornare periodicamente la raccolta organica dei documenti e dei dati concernenti i predetti immobili.
2. La dotazione documentale di cui al comma precedente è costituita perlomeno dai seguenti elementi fondamentali, , (eventualmente allegabili producibili o riproducibili anche in solo in formato digitale) volti anche a sviluppare i progetti smart city della Città di Milano:
z) identificazione dell’edificio
a) individuazione catastale e A - Identificazione, descrizione e annotazioni per ogni immobile:
a) documenti e dati di georeferenziazione dell’immobile, toponomastica, pubblicità immobiliare e catasto;
b b) raffigurazioni planimetriche, prospetti e sezioni;
c) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici realizzazione o alla trasformazione di costruzioni e manufatti;
c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori nonchè atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
d) copia della richiesta del e) certificato di agibilità con allegata la documentazione (o titolo equipollente), ovvero copia della richiesta dalla normativa vigente. dello stesso;
aa) documentazione relativa alla struttura
g) eventuali documenti relativi a) copia delle denunce dei cementi armati (  diritti edificatori e atti di asservimento;
f) eventuali atti concernenti diritti reali o delle rapporti di vicinato;
B - Sicurezza di strutture), portanti e impianti tecnologici:
a) denunce concernenti la realizzazione, la trasformazione, il collaudo statico e successive varianti, e l’idoneità statica di strutture portanti;
b) certificazioni, attestazioni o altro tipo di dichiarazioni, relative alla realizzazione, trasformazione, manutenzione e utilizzo di impianti tecnologici realizzati per l’uso di immobili;
C - Gestione, qualificazione e valorizzazione dei seguenti aspetti:
a) sostenibilità e tutela ambientale;
b) protezione fisica di persone, animali e oggetti;
c) salvaguardia dei monumenti e del paesaggio, nonchè cura di elementi aventi rilevanza culturale.
Nota: i documenti di cui alle precedenti lettere A, B e C, sono sempre corredati dei relativi da idonei elaborati (ad esempio grafici;  o dattiloscritti) in conformità alle disposizioni cogenti insistenti sul Territorio del Comune di Milano.
b) copia della certificazione dell’idoneità statica prevista dall’Articolo 11 del presente Regolamento.
bb) sicurezza / impiantistica
a) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
b) indicazioni circa la presenza e le modalita di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
c) relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991) e certificazione energetica, corredate dei relativi allegati;
d) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.
5. Il suddetto obbligo dovrà essere soddisfatto, a partire
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento,:
- sono da attuarsi subito per tutti gli edifici la realizzazione o l’alienazione di immobili di nuova costruzione oppure oggetto di ;
- sono attuarsi subito anche per la trasformazione (sostituzione, ristrutturazione edilizia e o ampliamento. ) di immobili esistenti da tempo;
6. In caso di vendita il suddetto “fascicolo del fabbricato” dovrà essere consegnato al nuovo proprietario; analogamente, esso dovrà essere consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale. Nel caso dei condomini, gli atti di vendita delle singole unita immobiliari dovranno riportare il nominativo e i riferimenti dell’amministratore di condominio, dove il “fascicolo del fabbricato” è al momento detenuto.
7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6, tutte le pratiche edilizie, presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, nonchè le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso dei condomini, i quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell’incarico.
- sono invece da attuarsi in modo graduale e articolato nel tempo a cura dall’Amm.ne Comunale, d’intesa con le rappresentanze di Enti, Associazioni o altri Organismi afferenti all’ambiente costruito, per gli immobili esistenti da tempo.
4. In caso di alienazione di immobili o, di sostituzione dell’amministrazione degli stessi, la dotazione documentale di cui al comma 2 è consegnata alla nuova proprietà o alla subentrante amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4, nelle realtà condominiali, l’amministrazione, nonchè la proprietà di ogni singola unità immobiliare, sono tenute, ognuna per quanto di loro spettanza, a conservare la dotazione documentale di cui al comma 2 anche in base alle disposizioni
sovracomunali vigenti. Inoltre, la proprietà di ogni singola unità immobiliare, in caso di alienazione della stessa, indicherà all’acquirente il nominativo e i recapiti dell’amministrazione presso cui la dotazione documentale di cui al comma 2 è in quel momento custodita.

 

ARTICOLO N° 49 COMMA N° 2,8.
Comma 2. I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, alle Università, alle Sovrintendenze, alle Associazioni, ai Consiglieri Comunali o ad altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati. l membri della Commissione sono nominati dal Sindaco, previa comparazione dei curricula. I curricula dei membri prescelti vengono  pubblicati nell’apposita sezione del sito del comune di Milano
Comma 8. Accettando la nomina in Commissione Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a:
cc) presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, prima di assumere l'incarico in Commissione;
dd) elaborare annualmente, per l'intera durata dell'incarico in Commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, successivamente alla sua nomina in Commissione. Gli elenchi dei progetti devono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito del comune di Milano


ARTICOLO N° 78 COMMA N° 1,3.
Comma 1.Negli ambiti di tessuto urbano consolidato (TUC), con esclusione dei NAF e ADR, la superficie filtrante non deve risultare inferiore al 10% del lotto funzionale. Fuori da tali ambiti sarà normata preliminarmente dagli strumenti urbanistici di dettaglio e, in mancanza di precisazione, come da indicazione precedente.
Comma 3. Negli interventi sull'esistente, esclusa la demolizione e ricostruzione fuori sagoma e sedime, è consentito il mantenimento dei parametri esistenti dell'esistente, inoltre le disposizioni dei primi due commi non sono vincolanti qualora l'intervento sia finalizzato al miglioramento della situazione igienico sanitaria preesistente o all'abbattimento delle barriere architettoniche.
 

ARTICOLO N° 79 COMMA N° 2.
2. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico (e precisamente …INDICARE QUALI SONO LE ATTIVITA’ APERTE AL PUBBLICO), a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di Visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto il filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 metri).


ARTICOLO N° 86 COMMA N° 7.
7. L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si devono avvalere di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari entro 3 anni dalla data di efficacia del presente Regolamento.
Negli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione, qualora si vogliano installare antenne paraboliche, queste dovranno essere collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari
 

ARTICOLO N° 87 Secondo capoverso.
Su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria territoriale, sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa igienico-sanitaria vigente, anche mediante differenti strategie e tecnologie.
 

ARTICOLO N° 89.
In deroga alle previsioni di cui al precedente Articolo, è ammessa l'edificazione in corrispondenza con la linea di confine di spazi privati di altra proprietà nei casi di:

  • nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti di programmazione negoziata, piani urbanistici attuativi, progetti edilizi convenzionati per gli aspetti planivolumetrici;
  • nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti nei limiti della loro estensione;
  • nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma e sedime per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di servitù registrate e trascritte;
  • nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, anche di maggiore estensione sia verticale che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti;[…]
  • autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non superiore a m. 3 all’estradosso della copertura;
  • recinzioni di altezza massima pari a m. 3;
  • cabine per impianti tecnologici e similari di altezza massima pari a m. 3 all’estradosso della copertura.
  •  locali deposito rifiuti, locali tecnici, cantine e spazi spp di altezza fuori terra non superiore a m 3 all'estradosso della copertura


ARTICOLO N° 93 comma 2.
2. Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalle pubbliche vie oppure essere celati alla vista anche con verde pensile e colorati in armonia con il colore della copertura o con superfici semiriflettenti e colore grigio-azzurro che vadano a confondersi con il colore del cielo


ARTICOLO N° 100 comma 2.
3. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:

  • pavimenti e pareti sino ad un'altezza di 180 cm rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari;
  • soffitto di materiale traspirante;
  • l'ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche).

    dotazione minima di apparecchi sanitari:
  • nel caso di abitazioni: costituita da lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio;
  • nel caso di unità immobiliari con altra destinazione, sarà previsto almeno un locale bagno con wc e lavabo sospesi (nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
  • qualora l’unità immobiliare venga destinata ad un’attività aperta al pubblico (es. pubblici esercizi, attività di servizio alla persona...) dovrà contestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente.


ARTICOLO N° 102 comma 1.
Comma 1. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, patii, cavedi. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) o altro accorgimento, attivo o passivo, atto a garantire le condizioni di comfort termoigrometrico estivo ed invernale

 

ARTICOLO N° 106 comma 3.
Comma 3. Per tutte le attività lavorative l'illuminazione naturale indiretta o l’introduzione di sistemi di convogliamento e trasporto della luce naturale è consentita previo parere della competente autorità sanitaria locale. calcolo del Fattore di Luce Diurna secondo quanto previsto dalle norme Uni o mediante software di simulazione dinamica del flusso luminoso.

 

ARTICOLO N° 109 comma 3,4.
Comma 3
. Nel caso di stabili dotati di V.M.C. (Ventilazione Meccanica Controllata) i requisiti di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell'impianto generale di ventilazione.
Comma 4. In entrambi i casi devono essere previsti accorgimenti atti a prevenire reimmissioni in altri locali.

 

ARTICOLO N° 110 comma 1.
Comma 1. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione dei vapori di cottura dei cibi di uso esclusivo realizzata secondo le norme vigenti e sfociante in copertura. Nel caso di stabili dotati di V.M.C. (Ventilazione Meccanica Controllata) i requisiti di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell'impianto generale di ventilazione

 

ARTICOLO N° 112 comma 8.
Comma 8. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più edifici, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle prescrizioni dei punti precedenti e delle norme in materia di distanze, ma deve essere sempre rispettata la distanza minima assoluta di 10m dalle pareti finestrate. mantenuto il precedente livello di illuminamento degli ambienti che si affacciano sullo spazio in cui si colloca l’ascensore.

 

ARTICOLO N° 114 comma 1,3,4.
Comma 1. I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine fino ad un massimo di 10 piani. l cavedi devono garantire, al piano sottostante a quello più basso da ventilare e illuminare, un collegamento aperto pari almeno a 1/3 della superficie minima, di cui al comma 2, ed inoltre devono proseguire con sezione aperta fino al colmo del tetto.
Comma 3. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio. La base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consentirne la pulizia. Il cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio naturale.
Comma 4.  In tutti gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli realizzati all'interno dei di NAF e ADR, non è ammessa la creazione di nuovi cavedi di cui al presente articolo. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, esclusa la demolizione e ricostruzione fuori sagoma, è consentito il mantenimento dei cavedi esistenti senza peggiorare la situazione di fatto ed è ammesso l'adeguamento alle dimensioni di cui ai commi precedenti del presente articolo dei cavedi esistenti aventi dimensioni inferiori.

 

ARTICOLO N° 116 comma 1,7.
Comma 1. Si considerano sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna superiore a 1,80 m, misurata nel punto più alto. Tale requisito deve sussistere nel sottotetto così come individuato in relazione a parti omogenee dell'edificio sottostante. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura degli spazi suddetti siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, l'altezza interna dovrà essere misurata dall'intradosso dei travetti se l'interasse tra questi è inferiore a cm. 50  a cm 80.
Comma 7. L'altezza media ponderale dei sottotetti recuperati mediante interventi di modifica della copertura dovrà risultare in ogni caso inferiore a 2,70 m  inferiore a cm 290 compresi volumi soprastanti, controsoffittature, vani tecnici, isolamenti posti sotto l'intradosso della soletta ecc .. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura dei locali sottotetto siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti le altezze potranno essere calcolate dall'intradosso dei travetti unicamente se l'interasse tra questi è inferiore a cm. 50  a cm 80.

 

ARTICOLO N° 133 comma 1.
Comma 1. Le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, realizzati negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti, non sono computati ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
• essere integrate nell'organismo edilizio
• avere una profondità non superiore a 1,5 metri;
• non avere accessi diretti all'unità immobiliare;
• La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata;
• essere interamente realizzate in vetro chiaro trasparente con U < 1 ,5 W /m2K;
• essere realizzate sulle facciate orientate in un angolo compreso tra ± 45° rispetto alla direzione sud, libera da ombreggiamento nel periodo invernale da verificare con i diagrammi solari al 21/03;
• essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
• essere dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili esterni, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
• garantire una riduzione pari ad almeno il 10% dell'indice di prestazione per la climatizzazione invernale  del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata e non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento;

 

ARTICOLO N° 135 comma 2.
Comma 2. In aggiunta ai suddetti requisiti di inerzia termica, è da preferire l’utilizzo di materiali e finiture superficiali con un coefficiente di riflettività tale da garantire un adeguato controllo dei guadagni termici delle strutture opache e contribuire alla riduzione dell’effetto isola di calore.
Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di sostituzione edilizia il miglioramento del microclima deve essere ottenuto anche attraverso uno o più dei seguenti interventi riguardanti le aree esterne:

  • ombreggiamento con elementi vegetali;
  • sistemi di pavimentazione ad elementi drenanti e con vegetazione alloggiata all’interno;
  • utilizzo per la pavimentazione esterna di materiali di tipo “freddo” (a.e. pietra chiara, legno, prato armato).

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