From 20.01.2014 to 20.02.2014
Riceviamo e pubblichiamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi una sintesi del contenuto della Legge Finanziaria 2014. Vediamo in dettaglio quali sono le novità
Con l'entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2014, Legge 147/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, già modificata dal DL 151 del 30 dicembre 2013, sono state approvate numerose disposizioni in materia fiscale che riguardano il comparto edilizio: sono prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. E' varata poi una nuova Imposta Unica Comunale (IUC), confermato l'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per alcune pratiche edilizie e altri punti contenuti nel documento che riceviamo e qui pubblichiamo.
1. Proroga della detrazione per interventi recupero patrimonio edilizio
Per un ammontare massimo di spesa di euro 96.000 per la ristrutturazione edilizia, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% attualmente prevista, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40%.
In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di euro 48.000).
Per gli interventi relativi a misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65% attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50% per l’anno 2015.
2. Proroga della detrazione per lavori di riqualificazione energetica
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF/ IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
3. Proroga della detrazione per acquisto mobili/elettrodomestici
Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista, chiarendo che la suddetta spesa non può eccedere l’ammontare di quella della spesa di recupero cui si riferisce. Con il D.L. n.151/13 il limite è stato soppresso fermo restando il tetto di euro 10.000.
4. Nuova Imposta Unica Comunale (IUC)
È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:
- possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
- erogazione e fruizione dei servizi comunali.
La IUC si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
- e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
5. IMU
È previsto che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”.
A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:
- l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9). Per le abitazioni principali soggette ad IMU (ad esempio, cd case di lusso cat. A/1) continua a trovare applicazione la detrazione di euro 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:
- posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
- concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale”.
L’IMU non è applicabile in alcuni casi, tra i quali, la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione/annullamento/scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. TASI
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’art.13 D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11.
L’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 D.Lgs. n.446/97, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
7. TARI
Il presupposto della TARI è il possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va evidenziato che:
- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, c.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale/area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile.
Va fatto riferimento alle superfici dichiarate/accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU-TIA1-TIA2-TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni/esenzioni tariffarie nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
In caso di occupazione/detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
8. Decorrenza obbligo APE
E’ modificata la decorrenza stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.
In particolare l’obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, da emanare con un apposito DM.
Per i contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, dell’Ape. Una copia dell’Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, ridotta a un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, sanzione ulteriormente ridotta alla metà se la locazione non eccede i 3 anni.
9. Pagamento canoni locazioni immobili abitativi
In deroga al limite di euro 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.lgs. n. 231/97, dal 1/1/2014 è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante, in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore/conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (come ad es. la detrazione in favore dei contribuenti che risultino conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in forza di contratti di locazione concordati). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
10. Aliquota contributi Gestione separata INPS
Dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.
L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%.
Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%.
Per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, l’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, ha individuato gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS.
In particolare:
- in base al citato comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i soggetti già pensionati, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza.
Detti soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
- il citato comma 12 ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:
o sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale;
o sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).
11. Compensazione crediti di imposta superiori a euro 15.000
Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art.3 DPR n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a euro 15.000 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art.39, co.1, lett. a), primo periodo D.Lgs. n.241/97. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
12. Acquisto di pubblicità on-line (web tax)
È introdotto il nuovo art. 17-bis, DPR n. 633/72 in base al quale:
- i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;
- gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia.
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 del recente DL n. 151/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe bis”, l’applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è rinviata all’1.7.2014.
Il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
13. Rivalutazione terreni e partecipazioni
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
o 2% per le partecipazioni non qualificate;
o 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
14. IVAFE
Dal 2014 la misura dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) prevista dall’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, passa dal 1,5‰ al 2‰.