From 15.07.2013 to 31.01.2014
Come previsto dalla Riforma delle Professioni, ad un anno dalla sua approvazione scatta l'obbligo di copertura assicurativa professionale
Come previsto dalla Riforma delle Professioni, ad un anno dalla sua approvazione scatta l'obbligo di copertura assicurativa professionale.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, nel riconfermare il contenuto della circolare inviata il 24/4/2012 segnala che "come già risposto ad altri Ordini relativamente a quesiti analoghi, l'obbligo di assicurazione professionale ricade anche su quei professionisti iscritti all'Albo che esercitano l'attività professionale anche saltuariamente, con prestazioni occasionali o in forma gratuita".
Qui la Circolare .
Come in essa specificato, a tale obbligo possono fare eccezione:
a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui
specificare che, ai fini dell'Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato,
b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva: perizie, collaudi, ecc);
appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al
precedente punto.
c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente
senza alcuna rilevanza esterna.
d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa I'obbligo della polizza assicurativa, eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie.