From 16.04.2013 to 16.05.2013
Gli Architetti possono progettare Impianti Tecnologici a completamento del fabbricato. Il Consiglio di Stato annulla la precedente sentenza del Tar Lazio. Ecco la sentenza
Gli Architetti possono progettare Impianti Tecnologici a completamento del fabbricato in quanto opere di edilizia civile. Il Consiglio di Stato annulla con sentenza 1552/2013 la precedente del Tar Lazio, a cui aveva ricorso l'Ordine degli Architetti di Roma. Ecco la sintesi della sentenza e allegato il testo originale.
Qui ulteriori circolari e riferimenti giurisprudenziali attinenti le competenze in materia di impianti.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda un ricorso presentato al Tar Lazio dell’Ordine degli Architetti di Roma perché l’Ispesl, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aveva escluso gli architetti dalla competenza sulla progettazione degli impianti soggetti ad omologazione Ispesl.
Nonostante il Tribunale amministrativo avesse respinto il ricorso, il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito la suddivisione delle competenze tra ingegneri e architetti in base al Regio Decreto 2537/1925.
Secondo tale Decreto, le competenze degli architetti riguardano le opere di edilizia civile, e il Consiglio di Stato ritiene che in tali opere possano essere inclusi gli impianti.
Per il Consiglio di Stato la normativa si è adeguata alle qualificazioni professionali contemporanee. Un criterio dunque estensivo del concetto di edilizia civile, che contempla le realizzazioni tecniche, anche di carattere accessorio, che vengono collegate al fabbricato mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie.
In base a tale ratio, l’edilizia civile non comprende solo gli ambiti strutturali, ma anche gli impianti tecnologici che completano il fabbricato, come gli impianti idraulici e termici.
Medesime considerazioni nel caso di ristrutturazione o adeguamento di un edificio esistente, anche quando l’impianto viene progettato successivamente.