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Contributo integrativo del 4% anche per le consulenze all'estero

Dal 22.01.2013 al 22.02.2013

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di addebito nelle fatture di consulenza ai propri clienti esteri Ue ed extra-Ue del contributo integrativo del 4%

Dopo le novità fiscali segnalate a seguito dell'approvazione a dicembre 2012 della 'Legge di stabilità' e del 'decreto crescita' e le modifiche al contributo integrativo volute dalla riforma generale Inarcassa, riceviamo dal nostro consulente dott. Attilio Marcozzi un approfondimento dedicato specificamente a contributo Inarcassa e Iva per le fatture emesse nei confronti di committenti esteri dal 1 gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 gli Architetti devono addebitare anche ai propri clienti esteri il contributo integrativo del 4%, nelle fatture di consulenza perché queste operazioni sono state inserite tra quelle che formano il volume di affari, sia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue.
Considerando che il contributo integrativo è dovuto a Inarcassa sul volume d'affari e che per il professionista è prevista la rivalsa sul cliente, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, quest'ultima dovrà essere addebitata al committente estero.
Di conseguenza, dal 1 gennaio 2013, nelle fatture senza Iva verso l'estero gli Architetti dovranno inserire il contributo integrativo del 4%, mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva precedenti, anche non incassati.

Se, invece, al posto delle fatture sono stati emessi nel 2012 i preavvisi (senza il contributo) e questi non sono ancora stati pagati, si consiglia di annullarli e di riemetterli nel 2013 (con la maggiorazione del contributo previdenziale), in quanto il loro pagamento quest'anno comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo.

Il contributo integrativo
In generale, i professionisti iscritti agli Albi devono pagare annualmente due tipologie di contributi: il soggettivo e il contributivo.
Il primo è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto, mentre il secondo è proporzionale al volume d'affari Iva. Quest'ultimo non è effettivamente a carico del professionista, in quanto va obbligatoriamente addebitato al cliente attraverso l'esposizione in fattura. Poi, va pagato alla Cassa direttamente dal professionista, attraverso l'autoliquidazione.

In fattura, il contributo integrativo è imponibile Iva e, non essendo soggetto a Irpef, non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% (articolo 16 del Dl 41/95). Per le fatture verso committenti esteri, non si applica l'Iva al contributo integrativo in quanto vale il principio di accessorietà (articolo 12 del Dpr 633/72), con conseguente assoggettamento del medesimo allo stesso trattamento Iva previsto per la prestazione principale.

Novità IVA
L’obbligo di addebitare il contributo integrativo del 4% ai clienti esteri da parte dei professionisti è una diretta conseguenza delle recenti novità Iva.
Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le cessioni di beni e prestazioni di servizi anche se non sono soggette a Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 663/72:

a) «effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato» Ue (va indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale);

b) «che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea» (va riportata l'annotazione «operazione non soggetta»).

Sempre da quest'anno, queste operazioni extraterritoriali (Ue ed extra-Ue) concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato. Fino alla fine del 2012, infatti, la normativa imponeva l'emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue (non soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72), ma escludeva queste operazioni dal calcolo dal volume d'affari. Inoltre, non venivano comprese le «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea», in quanto non soggette all'obbligo di fatturazione.

Dal 1° gennaio 2013, invece, è stata eliminata l'esclusione dal volume d'affari dei servizi generici a clienti Ue (modificando l'articolo 20 del Dpr 633/72) e si è resa obbligatoria la fatturazione per le operazioni a committenti extra-Ue, includendo anche queste ultime nel volume d'affari.

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