From 05.12.2011 to 15.01.2012
Obbligo di comunicazione telematica entro il 31 dicembre delle cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 25.000
Riceviamo e pubblichiamo la puntuale comunicazione del nostro consulente fiscale, dott. Attilio Marcozzi, riguardante l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2011 delle cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 25.000.
Premessa
L’art. 21, DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA).
L’obbligo in esame riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d. operazioni
B2B) che quelle effettuate con acquirenti / committenti privati (c.d. operazioni B2C) e decorre, in generale, dal 2010.
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 22.12.2010:
per il 2010, la comunicazione va effettuata con esclusivo riferimento alle operazioni:
- soggette all’obbligo di fatturazione. Non devono quindi essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000;
per il 2011 sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate fino al 30.6.2011 (tale termine è stato così prorogato dal Provvedimento 14.4.2011).
Conseguentemente, l’obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino /ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall’1.7.2011.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 2010 dovrà essere effettuata entro il 31.12.2011.
Operazioni da comunicare
Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi (...), per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a € 3.000 al netto dell’Iva. Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a € 3.600 euro al lordo dell’Iva applicata.
Le operazioni da includere nella comunicazione telematica sono (salvo le esclusioni di cui si dirà fra breve) tutte quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, cioè che soddisfano i requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo e territoriale) previsti dall’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, e i cui corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, superano le soglie stabilite dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Sono perciò irrilevanti, ai fini dello ”spesometro”, le spese anticipate in nome e per conto del cliente (in quanto escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art. 15 del citato D.P.R. n. 633/1972), mentre devono essere comunicate le operazioni cui si applica il regime del reverse charge e quelle soggette al regime del margine, con l’avvertenza che, per quest’ultime, si dovrà tener conto del solo importo imponibile.
Vanno segnalate, dal 1 aprile 2011, sia le operazioni effettuate fra operatori economici (cosiddette operazioni business to business), sia quelle poste in essere con privati consumatori (cosiddette operazioni business to consumer) e, più precisamente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
- effettuate a favore di soggetti Iva e documentate da fattura;
- ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);
- effettuate nei confronti di consumatori finali, fra i quali si ricomprendono anche professionisti e imprenditori che effettuano acquisti non inerenti all’attività professionale o d’impresa esercitata.
Peraltro, come già anticipato, le suddette operazioni rientrano nell’obbligo comunicativo in rassegna soltanto ove superino determinate soglie. In particolare, ai fini di una partenza graduale del nuovo adempimento, è stato previsto che:
- per il 2010 devono essere segnalate soltanto le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta fattura di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto dell’Iva);
- per il primo semestre 2011, ovvero dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell’Iva).
Invece a regime, cioè dal 1° luglio 2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a:
- 3.000 euro (al netto dell’Iva), se soggette all’obbligo di fatturazione;
- 3.600 euro (al lordo dell’Iva), se non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero se soggette a tale obbligo, ma non alla separata indicazione del tributo.
Operazioni escluse
Le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione sono le seguenti:
- importazioni;
- esportazioni (lett. a e b, art. 8, DPR n.633/72): Esportazioni di beni “dirette” con trasporto a cura del cedente nazionale, esportazioni “triangolari” con trasporto a cura o a nome del primo cedente, ed esportazioni con trasporto a cura del cessionario entro 90 giorni dalla consegna dei beni nel territorio nazionale. Sono invece ricomprese nell’obbligo di comunicazione le “esportazioni” di cui all’art. 8, lett. c), del DPR n.633/72, ossia le cessioni a favore di esportatori abituali, tramite rilascio della dichiarazione d’intento;
- operazioni intracomunitarie, già monitorate per il tramite dei Modelli Intrastat e del sistema Vies;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi con operatori black list (tali operazioni sono già “monitorate” con l’inclusione delle stesse nell’apposita comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40/10 (e DM del 30/03/10);
- Operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, contratti di mutuo e atti di compravendita di immobili). Vanno invece comunicate le cessioni di autoveicoli;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva, se il pagamento del corrispettivo avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973;
- le prestazioni di servizi, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (operazioni fuori campo Iva).
Contenuto della comunicazione
Circa il contenuto della comunicazione in rassegna, occorre anzitutto evidenziare che, al fine di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse, il succitato provvedimento del 16 settembre 2011 ha sostituito integralmente le specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 22 dicembre 2010, così come già rettificate dal provvedimento del 21 giugno 2011.
Nello specifico, nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione, le seguenti informazioni:
- la data dell’operazione (data di registrazione o, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) .
- l’anno di riferimento;
- il numero della fattura;
- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente; per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, è necessario riportare, se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero; se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale; inoltre, in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l’importo dell’Iva, ovvero la specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
- i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata, se si tratta di operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
Con specifico riferimento ai contratti che prevedono corrispettivi periodici e a quelli fra loro collegati è previsto un monitoraggio “per massa” e non in via individuale, in quanto –secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate– l’importo da comunicare è quello complessivo delle operazioni rese o ricevute nell’anno di riferimento e, come data dell’operazione, deve essere indicato il giorno di registrazione dell’ultima cessione o prestazione resa o ricevuta nell’anno di riferimento.
Contratti con corrispettivi periodici
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite “soglia”, il summenzionato provvedimento attuativo del 22 dicembre 2010 prevede che, per i contratti d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (per esempio, contratti di locazione, noleggio e concessione), la comunicazione è obbligatoria se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 euro per il 2010). In tale ipotesi la soglia va quindi verificata complessivamente, avendo cioè riguardo alla pluralità delle forniture effettuate nell’intero anno solare e non alla singola operazione. L’obbligo di comunicazione sussiste, ad esempio, con riguardo ad un contratto di locazione finanziaria in relazione al quale, nell’anno considerato, sono state emesse dodici fatture mensili di euro 2.500 ciascuna.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.
Tale soglia, pertanto, deve essere verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente.
Altri tipi di contratti
Per i contratti diversi da quelli con corrispettivi periodici (per esempio, quelli di compravendita), per il superamento della soglia di 3.000 euro occorre sempre fare riferimento alla singola operazione.
Contratti tra loro collegati
Con riguardo poi all’ipotesi di contratti tra loro collegati, è necessario considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti fra loro correlati sotto l’aspetto oggettivo e/o soggettivo (per la nozione di “collegamento tra più contratti” l’Agenzia delle Entrate richiama l’orientamento della Cassazione, la quale, in più sentenze, ha affermato il principio secondo cui il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, bisogna considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.
L'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che, ai fini della comunicazione in oggetto, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie.
L'Agenzia delle Entrate richiama, infatti, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale il collegamento negoziale è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.
Il collegamento negoziale, che può riguardare sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo, trova la sua fonte nella legge (per esempio, il subcontratto di locazione, il subcontratto di mandato, il subcontratto di fornitura, il contratto preliminare rispetto a quello definitivo), o nell'autonomia negoziale delle parti (per esempio, la locazione con patto di futura vendita, il contratto di vendita di un autoveicolo collegato al contratto di finanziamento).
In pratica, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo pari o superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti. Nella comunicazione andrà, in tal caso, compilata un'unica riga del tracciato telematico, indicando nel campo «data dell'operazione» la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento, ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono effettuate.
Pagamento di acconti e saldi
Quanto previsto per i contratti con corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.
Così, per esempio, nel caso di cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro, nella comunicazione dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia (indicando nel campo «data dell'operazione» la data di registrazione dell'operazione stessa).
Con i migliori saluti.
Studio Marcozzi