From 03.04.2012 to 04.05.2012
Segnaliamo il documento realizzato dal Dipartimento Affari Esteri del Consiglio CNAPPC sulla Direttiva sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali
Segnaliamo il documento realizzato dal Dipartimento Affari Esteri del Consiglio CNAPPC, sullo stato dell'arte della revisione della Direttiva sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali.
Dall'allegato 3:
Questa nota vuole aggiornare su quanto sta succedendo in Europa che riguarda la revisione in atto della Direttiva 36/2005 che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dei Stati membri. La Direttiva sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali consolida inoltre dodici direttive settoriali tra le quali quella riguardante la professione Architetto (Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (85/384/CEE) (GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.)
In questo contesto il processo di revisione della Direttiva Riconoscimento Qualifiche Professionali intende proporsi come un catalizzatore per il consolidamento della costruzione del diritto di cittadinanza del professionista europeo.
Il processo legislativo.
Il 19 dicembre 2011 La Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche professionali per rendere più rapido, semplice e affidabile il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nell'Unione Europea. La proposta, nelle intenzioni della Commissione, ha lo scopo di semplificare le regole per la mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione. La proposta di Revisione della Direttiva Qualifiche Professionali rappresenta il risultato della consultazione pubblica avviata due anni fa e conclusasi con il Libro verde pubblicato nel mese di giugno 2011 ed è stata formulata in quanto la modernizzazione della direttiva 2005/36/CE figura tra le dodici leve per la crescita previste dall'Atto per il mercato unico. Come sollecitato dal Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, l'obiettivo è quello di ottenere il consenso politico sulla proposta entro il 2012. Quali sono gli aspetti innovativi della proposta di revisione per gli aspetti che riguardano la professione di architetto.
L’introduzione di una tessera professionale europea darà ai professionisti interessati la possibilità ottenere un riconoscimento più rapido e semplice delle loro qualifiche e con lo scopo di favorire anche la mobilità temporanea, rispondendo in modo più efficace alla richiesta di lavoro qualificato in tutta la UE. Questo, dice Barnier, Commissario per il Mercato Interno e Servizi, sarà di beneficio all’economia. Vede l’idea della carta Professionale come passo fondamentale per il raggiungimento di questo scopo. La tessera professionale europea va di pari passo con un’ottimizzazione della procedura di riconoscimento realizzata all’interno dell’attuale sistema di informazione del mercato interno (IMI). Di fatto, si tratterà di un certificato elettronico che consentirà ad un professionista di offrire servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro con tempi di rilascio e di riconoscimento molto abbreviati.
Un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali: tutti i cittadini che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche professionali dovrebbero avere la possibilità di avere un unico interlocutore anziché dover fare la spola tra diversi organismi pubblici. Questo punto di
riferimento dovrebbe essere rappresentato dagli sportelli unici, istituiti nel quadro della direttiva servizi, che consentiranno ai cittadini di ottenere informazioni in un unico punto di accesso sui documenti da sottoporre per il riconoscimento delle proprie qualifiche e che prevede anche la possibilità di optare per la procedura di riconoscimento online. E’ prevista anche la possibilità di avere Centri di Assistenza, ovvero sportelli per agevolare i cittadini migranti.
Accesso parziale. L'accesso parziale consiste nell'attribuire al cittadino‐richiedente la possibilità di esercitare la propria attività, in un altro Stato membro, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. Non è prevista l’applicazione dell’accesso parziale a quelle professioni che hanno implicazione di sicurezza e salute di interesse pubblico (professioni mediche).
Aggiornare i requisiti minimi di formazione per architetti: I requisiti sono stati aggiornati per tenere conto dell’evoluzione di tali professioni e dei Per la professione di architetto la Commissione propone di aggiornare la durata della formazione integrandola anche con l'esperienza professionale sotto la supervisione di un qualificato professionista: la durata minima della formazione di architetto dovrebbe essere quindi di almeno 6 anni. Viene quindi eliminato il riconoscimento delle lauree di 4 anni delle Fachochschule presenti nella Direttiva attuale. Inoltre favorisce il movimento libero di studenti tirocinanti all’interno della UE., con l’obbligo di un tirocinio retribuito e certificato che
permette la scelta tra un percorso formativo di quattro anni di studio più due di tirocinio oppure di formazione più un sesto di tirocinio.
Livelli di qualità
Viene mantenuto e raffinato l’art.11 che fissa i livelli di formazione e viene sottolineato l’impegno verso la formazione continua e l’accesso alla professione di persone competenti.
Controllo
Viene inserito un articolo di legge specifico che prevede un sistema di allerta specifico per quanto riguarda i controlli e scambi di informazione su infrazioni deontologiche per esempio. Vengono anche introdotti standards di conoscenza linguistica per evitare errori che possono avere effetti negativi sull’interesse
pubblico. La Direttiva prevede questi controlli specifici soltanto per le professioni mediche.
Validazione di corsi di laurea
L’intenzione è quella di cercare un miglioramento e snellimento del sistema di notificazione (validazione) di nuovi diploma, dando rinnovata enfasi sulla preparazione delle Autorità Competenti (CA) nella gestione di questo compito.
Valutazione reciproca delle professioni regolamentate: la direttiva sulle qualifiche professionali introduce un nuovo sistema che, attraverso specifici requisiti di qualifica, garantisce una maggiore trasparenza e legittimazione delle professioni regolamentate. Gli Stati membri dovranno fornire un elenco delle proprie
professioni regolamentate e giustificare la necessità di una regolamentazione. Dopodiché andrebbe effettuata una valutazione reciproca coordinata dalla Commissione Europea.
Screening delle professioni regolamentate. Gli Stati membri dovranno rivedere tutte le professioni regolamentate, eliminando le professioni che non sono più regolamentate sul loro territorio e valutando se la regolamentazione vigente per ogni determinata professione possa essere "giustificata". Su questo tema, sarà condotto un esercizio di valutazione reciproca e un rapporto della Commissione o del Consiglio.
Queste due ultime previsioni non riguarda la nostra professione che rientra da sempre nelle 8 professioni regolamentate ma sicuramente potrà avere dei risvolti per il riconoscimento di nuovi professioni.
Le posizioni sulla Proposta di Revisione
L’ultima bozza del nuovo testo proposto per la revisione della Direttiva è stata pubblicata a fine gennaio. Il Consiglio Nazionale, attraverso un lavoro di concertazione con tra i responsabili del gruppo Esteri ed il gruppo di lavoro specifico del Consiglio Europeo degli Architetti (CAE) che da anni segue il tema, ha formulato le proprie considerazioni e proposte.
Questo finora è stato fatto in due tempi – prima come risposta al LIBRO VERDE – Aggiornare la Direttiva Qualifiche Professionali, pubblicato in settembre 2011 e adesso in marzo con un documento contenente le proposte di modifiche, trasmesso alle rappresentanze governative nazionali ed europee e che riassumiamo qui di seguito.
Innanzitutto va detto che il CNAPPC condivide la volontà della Direttiva di raggiungere i seguenti scopi:
• la volontà di facilitare la mobilità di professionisti all’interno della UE;
• la garanzia dei diritti e dei bisogni dei consumatori;
• la salvaguardia della qualità delle prestazioni offerte.
Visto il notevole lavoro di collaborazione concreta e positiva svolto dal Consiglio nazionale a livello nazionale in questo periodo, si nota con soddisfazione che la proposta revisione alla Direttiva ricalca i principi (ed in alcuni casi anche le previsioni) contenuti nella normativa italiana sulle Liberalizzazioni (Decreto Legge 24 4 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - pubblicato in pari data sulla G.U.R.I n. 19) in fase di definitiva conversione il legge. In particolare si sono apprezzate le seguenti previsioni:
1. l’aumento dei requisiti minimi di formazione per architetti per includere il tirocinio renumerato in aggiunta alla formazione accademica. L’art.9 del Capo III del succitato D.L. prevede proprio questo elemento così fondamentale per la formazione più completa dell’architetto. Riteniamo perciò che il modello formativo “5+1” sia quello più adeguato alle necessità minime formative, professionali e di garanzia per i consumatori. Inoltre l’obbligo di remunerazione non solo è eticamente responsabile, ma coincide con la previsione del decreto che dice che da questo “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”
2. il mantenimento dei cinque livelli dell’Art.11 e l’impegno nei confronti dell’apprendimento permanente e la crescita espressa nell’art.47; anche su questo la sintonia con il sopracitato D.L è evidente e riguarda la salvaguardia della qualità delle prestazioni, anche nel lungo termine
3. la facilitazione nel processo di notifica per i diploma; Per quanto riguarda la professione di Architetto ci sono state oggettive difficoltà nel raggiungimento del primo obiettivo, per lo più a causa delle lentezze burocratiche dei singoli Stati Membri, o della mancata armonizzazione dei titoli di riconoscimento, con la persistente confusione, da parte di alcune Autorità, tra titoli accademici e titoli professionali oltre ai ritardi nelle notifiche documentate
4. l’uso della certificazione elettronica per la Tessera professionale, per la quale l’autorità competente dello Stato membro potrà chiedere un equo compenso per coprire i propri costi. La semplificazione e risparmio di tempo nelle pratiche burocratiche fanno parte integrante dello spirito delle riforme in atto nel nostro paese.
Alla luce di quanto sopra premesso il CNAPPC ha proposto le seguenti considerazione dettagliate con relative proposte di emendamento al testo di legge. (Si riporta i punti più importanti, omettendo i dettagli trascritti in forma di emendamento all’articolo di legge).
1. Tessera professionale europea
Prevedere tempistiche più realistiche per il rilascio ed il riconoscimento delle tessere professionali. Questo Consiglio è convinto che sia fondamentale il coinvolgimento ed il passaggio, pur informatico, attraverso le Autorità Competenti. Il loro ruolo è essenziale per una gestione più sicura, controllata ed efficace delle informazioni, sicuramente sfruttando i contatti già esistenti o sviluppabili con ENACA ed il sistema IMI. Gli Ordini professionali devono svolgere una funzione di supporto, in quanto detentori dell’Albo professionale,
dei suoi aggiornamenti e della posizione disciplinare degli iscritti.
Per garantire un efficiente funzionamento del processo di validazione e rilascio della EPC, si ritiene necessario un aumento dei tempi previsti per il rilascio e per il riconoscimento di due settimane. Questo lieve ritocco ai tempi di rilascio e di riconoscimento della carta professionale deriva dalla constatazione dei
meccanismi di cooperazione necessaria tra gli enti preposti, nei vari stati Membri. In Italia, la validazione verrà fatta dall’Ordine nazionale, possessore di un registro informatico degli iscritti ed il successivo rilascio da parte della Autorità competente, ovvero il MIUR. In molti paesi invece, il riconoscimento deve essere fatta da commissioni che si riuniscono mensilmente.
2. Tirocinio
Il CNAPPC fa presente che il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, approvata soltanto pochi giorni fa, sancisce come al corso di laurea in 5 anni vada obbligatoriamente aggiunto un periodo di tirocinio, prima dell’abilitazione, che va fino ad un massimo di 18 mesi. Riteniamo perciò il modello formativo “5+1” adeguato alle necessità minime formative, professionali e di garanzia per i consumatori.
Inoltre, si ritene essenziale, vista la diversità di regole nei vari paesi membri della UE, di lasciare la massima flessibilità di scelta per quanto riguarda le tempistiche per lo svolgimento del periodo di tirocinio ed anche la possibilità di svolgere parte del tirocinio in altri paesi membri.
3. Accesso parziale e sicurezza
Si ritiene doveroso includere anche gli architetti tra le professioni escluse dalle previsioni per l’accesso parziale per motivi imperativi di interesse generale come la salute pubblica ed anche per quanto riguarda i requisiti di controllo per le qualificazioni riconosciute, per la conoscenza linguistica e sistemi di allerta , che
attualmente si occupano soltanto delle professioni mediche, ignorando l’innegabile importanza della professione su questioni di interesse pubblico e sulla salute pubblica
Il Consiglio Nazionale ritiene, inoltre, che gli ordini professionali devono continuare a svolgere una funzione di supporto, in quanto detentori dell’Albo professionale, dei suoi aggiornamenti e della posizione disciplinare
degli iscritti, consapevole che l’apporto degli Ordini professionali sia fondamentale nel loro ruolo di responsabilità e di salvaguardia dell’interesse pubblico
Alcune considerazioni finali.
Il tema dell’internazionalizzazione della professione è un tema di medio periodo rispetto al quale, agli strumenti legislativi in corso di predisposizione, si rende necessario aggiungere un’azione politica di supporto. La mobilità professionale fonda le proprie radici nella mobilità studentesca: sarà la generazione dell’Erasmus a sostanziare la mobilità professionale europea. Come comunità professionale la dovremmo stimolare sin dal periodo formativo (Corso di Laurea, Scuole di Perfezionamento e/o Specializzazione, ecc.). Stimolare e Formare ad un approccio internazionale potrebbe essere una missione anche nei confronti delle facoltà di architettura italiane, mettendo a disposizione il sistema di relazioni internazionali in cui il Consiglio Nazionale è coinvolto (UIA, ACE, UMAR, EFAP). Di sicuro sarà un banco di prova anche per i vari Consigli Nazionali, Federali, Regionali e Locali Europei che si dovranno adoperare per agevolare tale processo, cercando di tutelare la qualità professionale, i cittadini e nel contempo non ostacolarlo con reticenze protezionistiche. Anche qui sarà necessario, anche attraverso le preposte autorità dell’Unione, vigilare perche ciò non accada.
Sulla capacità di aprirsi all’internazionalizzazione il dibattito sulle forme societarie che potranno assumere gli studi italiani non sarà sicuramente indifferente al tema.
19.03.2012
Luciano Lazzari – Capo delegazione presso il CAE e membro del PQD Work Group
Mauro Latini ‐ Membro del Consiglio Direttivo del CAE
In allegato i documenti pubblicati dalla Commissione Europea in data 19.12.2011 che illustrano le proposte della Revisione della Direttiva.