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Concorsi e Albo ANAC, continua il dibattito

Dal 12.02.2019 al 12.03.2019

L'ANAC dice no alla proposta dell'Ordine degli Architetti di Milano di istituire una sezione specializzata per la valutazione dei concorsi di progettazione, condizione fondamentale per garantire la qualità architettonica dei progetti

I concorsi di progettazione servono per scegliere il progetto e non il soggetto, premiare il merito e non il fatturato, valorizzare la centralità del progetto ai fini della realizzazione dell'opera (e dei suoi profili economici, sociali, funzionali, ambientali, culturali, energetici..), riducendo il rischio delle varianti in corso d’opera. Una visione al momento non sposata da ANAC.
Per l’Ordine di Milano, “il concorso di progettazione è l'unico strumento in grado di coniugare la scelta della proposta migliore, il principio meritocratico nella creazione di occasioni professionali e la pubblica evidenza dei percorsi decisionali. Conosciamo i limiti di questo strumento, ma sappiamo anche che, se ben costruito e gestito, dà ottimi risultati. Il concorso di progettazione – se sostenuto da buoni bandi, da documentazioni complete e corrette e da giurie autorevoli e limpide – è il migliore tra gli strumenti a nostra disposizione per individuare le soluzioni più appropriate per il futuro delle nostre città”.

Di seguito l'intervento sul Sole 24 ore di venerdì 8 febbraio

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Concorsi di architettura, rischio impoverimento giurie senza modifiche all’albo Anac dei commissari di gara

 

di Pierluigi Mantini, giurista, Politecnico di Milano

L’Anticorruzione dice no alla proposta di creare una sezione speciale dell’elenco avanzata dagli architetti di Milano. Ma nelle competizioni di progettazione bisogna valutare il merito non il prezzo

Il controverso caso del concorso di progettazione di Palazzi dei Diamanti a Ferrara ha avuto il merito di avviare un dibattito pubblico su questi delicati temi (Corsera, 5 febbraio). Ora un nuovo pericolo è alle viste costituito dagli effetti della prossima applicazione dell'Albo obbligatorio dei commissari Anac, per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose negli appalti, anche alle giurie dei concorsi di progettazione.

Per andare con ordine occorrono due premesse di natura generale.

La prima è per richiamare, in sintesi, il condivisibile pensiero di Bertrand Russell secondo cui «la qualità dell'architettura è la misura della civiltà della società in una determinata epoca». Un giudizio lapidario ma sufficiente anche e soprattutto in epoca di rigenerazione urbana e di smart cities .

La seconda premessa è per ricordare che a metà degli anni Novanta uscì in Francia un pamphlet di Yves Nacher, presidente dell'Istituto francese di architettura, dal titolo «Francia 2013-Italia 10. Non si uccide cosi l'architettura?», che fece certamente sobbalzare più di un appassionato di calcio ripensando al mitico Italia Germania 4-3. Ma a cosa in realtà si riferiva quell'infausto risultato? Semplicemente al rapporto tra il numero dei concorsi di progettazione in Francia rispetto a quelli svolti in Italia in quegli anni. Un dato impietoso, un confronto che ancora oggi dovrebbe suscitare qualche interrogativo.

Senonché, negli anni più recenti, per l'impegno di molti tra cui certamente l'Ordine degli Architetti, questo rapporto è iniziato a mutare, il numero dei concorsi di progettazione in Italia è cresciuto e lo stesso codice di contratti pubblici ha riconosciuto a questo istituto uno spazio autonomo e peculiare.

Il ragionamento di fondo è il seguente: scegliere il progetto e non il soggetto, premiare il merito e non il fatturato, valorizzare finalmente la centralità del progetto ai fini della realizzazione dell'opera (e dei suoi profili economici, sociali, funzionali, ambientali, culturali, energetici..), riducendo il rischio delle varianti in corso d’opera.

I concorsi di progettazione si sono affermati soprattutto a partire da Milano, e proprio l'Ordine degli Architetti di Milano ha messo a disposizione gratuita di amministrazioni ed enti una piattaforma digitale denominata «concorrimi» per favorire la procedura dei concorsi (che negli anni recenti è stata utilizzata in 40 casi).

Come ha dichiarato il presidente dell' Ordine degli Architetti di Milano Paolo Mazzoleni «il concorso di progettazione è l'unico strumento in grado di coniugare la scelta della proposta migliore, il principio meritocratico nella creazione di occasioni professionali e la pubblica evidenza dei percorsi decisionali. Conosciamo i limiti di questo strumento, ma sappiamo anche che, se ben costruito e gestito, dà ottimi risultati. Il concorso di progettazione – se sostenuto da buoni bandi, da documentazioni complete e corrette e da giurie autorevoli e limpide – è il migliore tra gli strumenti a nostra disposizione per individuare le soluzioni più appropriate per il futuro delle nostre città. Prova ne è l'utilizzo quotidiano che ne fanno tante amministrazioni e i privati in paesi vicini al nostro come Francia, Svizzera e Germania. Volendo entrare nel dettaglio tecnico riteniamo il concorso di progettazione aperto, in due gradi, il migliore tra quelli possibili».

In questo contesto, solo per tratti delineato, si colloca l'innovazione dell'impatto dell'albo Anac dei commissari di gara, obbligatorio dal 15 aprile 2019, sulla disciplina dei concorsi: in estrema sintesi i commissari di gara dovranno essere obbligatoriamente iscritti all'albo e sorteggiati nell'ambito di sottosezioni specialistiche dell'albo definite dall'Anac stessa. 
Ma questo nuovo regime si applica anche alle giurie dei concorsi di progettazione?

L'Ordine degli Architetti di Milano ha posto ufficialmente il quesito all'Anac che ha dato una risposta affermativa con il parere in data 15 gennaio 2019. Prima di svolgere qualche considerazione in ordine a questo (ci si augura provvisorio) esito, è utile una più puntuale ricostruzione dell'istituto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, con le Linee guida n.5/2018 l'Anac ha definito i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida n. 5 dell'Anac, aggiornate al decreto correttivo (Dlgs. 56 del 19/04/2017) con deliberazione del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018, non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice (settori c.d. “speciali”). Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

La Linea guida n.5 definisce i criteri organizzativi dell'Albo (sezione ordinaria, sezioni speciali, sottosezioni) gli adempimenti delle stazioni appaltanti, le nozioni di «comprovata esperienza e professionalità» nonché «i requisiti di moralità e compatibilità» ed infine gli ambiti di operatività e di efficacia, ora prorogata al 15 aprile 2019.

Ove le nuove regole dell'albo obbligatorio fossero estese anche alle giurie dei concorsi di progettazione si avrebbe il seguente duplice effetto: in primo luogo, che tali giurie verranno casualmente composte, per sorteggio, tra architetti e ingegneri iscritti all'albo con competenze ordinarie disparate (strutturisti, esperti d'interni, di impianti tecnologici, di sicurezza, di ambiente ecc..) senza alcuna esperienza e competenza nella valutazione di progetti di architettura complessi; in secondo luogo, risulterebbe preclusa, o quanto meno assai difficile, la possibilità di invitare personalità di prestigio anche in campo europeo o internazionale (nel primo caso, peraltro, ricreando i problemi di «circolazione in ambito europeo» già emersi con i direttori di museo sulla base del Decreto Franceschini).

È chiaro, infatti, che una condizione essenziale per il successo dei concorsi di progettazione è costituita dalla speciale qualificazione dei componenti della giuria che è l'unica vera garanzia per la selezione di merito dei progetti concorrenti.

La valutazione di un progetto di architettura diverge di molto dalle ordinarie offerte tecniche ed economiche negli appalti: basti pensare che nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa incide, in certa misura, anche il prezzo, un elemento del tutto assente nei concorsi di progettazione.

D’altronde, la «Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione» è disciplinata ad hoc dall'art. 155 del codice ed ha le sue peculiarità. La particolare pubblicità dei concorsi, l'obbligo rigoroso dell'anonimato e delle astensioni dei commissari, il pregnante obbligo motivazionale, anche attraverso il confronto pubblico e specialistico, concorrono a rafforzare in modo peculiare i caratteri di imparzialità delle scelte.

Il quesito posto dall'Ordine degli Architetti di Milano all'Anac è stato il seguente: “(…)
• se la nuova disciplina per i commissari di gara negli appalti basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilita dalla Linea guida n.5/2018, si applichi anche ai concorsi di progettazione, autonomamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici ( artt.152-156 del codice);

• se, in caso di risposta affermativa, non sia più opportuno prevedere, in sede di aggiornamento dell'Albo da parte di codesta Autorità, una specifica sottosezione «concorsi di progettazione» per i soggetti dotati di particolari e idonei requisiti oppure richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine professionale con l'indicazione di una “rosa” di Commissari idonei attinta nell'Albo generale dei Commissari.”

La risposta dell'Anac, in data 15 gennaio 2019, è stata del seguente tenore: «(…) in merito il Consiglio, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha ritenuto, pur nella considerazione delle motivazioni che le sostengono, che le richieste avanzate non trovano organico accoglimento nella disciplina in esame per due ordini di motivi. Il primo è fissato dall'esplicito richiamo, operato dall'articolo 155 del Codice - titolato “Commissioni giudicatrici per i concorsi di progettazione”- che al comma 1 stabilisce per dette commissioni l'applicazione del già citato articolo 78. L'altro aspetto risiede nei criteri con cui questa Autorità ha regolato la formazione dell'albo. Ciascuna sottosezione contenuta nell'Elenco è infatti aperta all'iscrizione di soggetti che rispondano ai requisiti richiesti, che sono stati definiti in maniera omogenea per tutte le categorie di esperti, al fine di garantire ampia partecipazione di soggetti nelle diverse sottosezioni. L'istituzione di sottosezioni specializzate, in particolare in ordine ai requisiti per l'iscrizione, determinerebbero il restringimento, se non la predeterminazione, degli esperti iscrivibili, costituendo una forte violazione della ratio legislativa insita negli articoli 77 e 78 del Codice».

In particolare il secondo profilo evidenziato dall'Anac risulta essere, a nostro avviso, insoddisfacente. La meritocrazia e le competenze specialistiche dei «giurati» non sono un restringimento della concorrenza ma una garanzia di essa.

L'Anac ha un potere ordinario di aggiornamento dell'albo, dunque anche di revisione delle attuali sottosezioni, e dovrebbe cogliere in modo non formalistico la serietà della questione prospettata che sarà ora posta direttamente all'attenzione del governo ossia all'Ufficio Legislativo del Mit. Vi è il tempo sufficiente per un ripensamento: o sarà necessaria una modifica legislativa dell'art. 155 del Codice?

In ogni caso, l'Italia, patria di mirabili architetture che impreziosiscono il mondo, non può tornare indietro nei concorsi di progettazione.
La soluzione dell' “autarchia architettonica” e delle giurie composte secondo il criterio “uno vale uno” non garantisce la qualità dell'architettura e dei progetti di sviluppo delle nostre città.

***


Al dibattito che ne è nato, utile ricordare la chiosa di Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano: “Il fatto che si sia detto no alla proposta dell'Ordine degli Architetti di Milano impone solo di ripetere di nuovo la domanda, perché hanno ragione loro: senza qualità e rapidità nelle decisioni le regole generano mostri”.

 

Link all’articolo:

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2019-02-07/concorsi-architettura-rischio-impoverimento-giurie-senza-modifiche-all-albo-anac-commissari-gara-183611.php?uuid=AFGUIGK&&refresh_ce=1

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